Poteri organizzativi e obbligo di repechage

15 Ottobre 2018

È illegittimo il licenziamento del lavoratore, divenuto inabile allo svolgimento della prestazione lavorativa, qualora il datore, prima del recesso, abbia proceduto ad una nuova assunzione in mansioni compatibili con il nuovo stato di salute del licenziato?

È illegittimo il licenziamento del lavoratore, divenuto inabile allo svolgimento della prestazione lavorativa, qualora il datore, prima del recesso, abbia proceduto ad una nuova assunzione in mansioni compatibili con il nuovo stato di salute del licenziato?

Nell'ipotesi in cui le condizioni di salute del dipendente ne impediscano lo svolgimento della prestazione lavorativa, l'idoneità fisica potrà costituire il fondamento di un eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il datore, però, è gravato dall'obbligo c.d. di repechage, essendo tenuto, qualora il licenziamento venga impugnato dal lavoratore, a fornire la prova dell'impossibilità di ricollocare quest'ultimo mediante assegnazione di mansioni compatibili con lo stato di salute, includendo anche la possibilità di un demansionamento.

Si deve però porre in evidenza il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti tutelati dal testo costituzionale, recte artt. 4, 32, 36 e 41, Cost: al datore non potrà essere imposta una modifica dell'organizzazione aziendale funzionale alla suddetta ricollocazione, né potranno esserne condizionate le scelte organizzative in funzione di una futura eventuale inidoneità fisica del dipendente.

Salvo il limite ex art. 1375, c.c., non sembra dunque sindacabile l'assunzione che preceda il suddetto recesso datoriale. Si veda Cass. n. 20497 del 2018.

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