Notifica dell’atto di appello ad avvocato esercente fuori circoscrizione in giudizio iniziato nell’ottobre 2011

Stefano Bogini
15 Ottobre 2018

È valida la notifica effettuata presso la cancelleria in ipotesi di domicilio eletto fuori dalla circoscrizione del giudice adito, in procedimento iniziato prima del 1° febbraio 2012, anche se è stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cancelleria.
Massima

È valida la notifica effettuata presso la cancelleria in ipotesi di domicilio eletto fuori dalla circoscrizione del giudice adito, in procedimento iniziato prima del 1° febbraio 2012, anche se è stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cancelleria.

Il caso

Inquadramento nromativo

Nel caso esaminato dalla Corte vengono in rilievo i problemi di elezione di domicilio da parte del difensore esercente fuori dalla circoscrizione del giudice adito e del valore dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'atto introduttivo del giudizio.

La fattispecie rientra nella normativa vigente all'ottobre 2011, quando non era ancora entrato in vigore l'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, che imponeva al difensore di indicare negli atti introduttivi l'indirizzo di PEC comunicato all'Ordine.

Il quadro normativo di riferimento, pertanto, è costituito, in primo luogo, dall'art. 82, comma 2, r.d. n. 37/1934, che impone(va) al difensore esercente fuori della circoscrizione alla quale è assegnato di eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo. Vengono, poi, in rilievo l'art. 25 sopra richiamato e, conseguentemente, gli artt. 133, 134 e 125 c.p.c..

Il fatto

In un giudizio per la condanna al pagamento delle spese di riparazione di un'autovettura, il convenuto eleggeva domicilio al di fuori della circoscrizione del giudice di pace adito e, a quanto è dato comprendere dalla narrativa della sentenza, il difensore, costituendosi, indicava il proprio indirizzo PEC, dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni di cancelleria (come da artt. 133 e 134 c.p.c., in vigore alla data della citazione - il 21 ottobre 2011).

Soccombente parziale, l'attore impugnava la sentenza con cui il Giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, notificando l'appello presso la cancelleria del Giudice di Pace (come conseguenza della mancata elezione di domicilio nel luogo di pendenza della lite).

Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, sulla dichiarata contumacia dell'appellato, accoglieva l'impugnazione.

Dalla sentenza si apprende, poi, che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della sentenza di appello solo a seguito della lettura della comparsa di costituzione della controparte in altro giudizio introdotto dal convenuto/appellato. Nelle ultime righe della motivazione, infine, la Corte specifica che dagli atti risultano la notifica della sentenza di appello (direttamente alla parte, in quanto contumace) in data 10 giugno 2014 e che il ricorso in Cassazione è stato notificato nel febbraio 2015.

La questione

Nonostante la evidente (e, al fine, dichiarata) inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la Corte dà ragione anche della infondatezza nel merito dell'impugnazione.

Il ricorrente, infatti, lamentava l'erroneità della dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello per nullità della notifica della citazione in quanto indirizzata presso la cancelleria del giudice di primo grado, anziché alla PEC del difensore; con conseguente nullità della sentenza di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio.

La Corte ha delibato l'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente (anche senza scomodare il terzo comma dell'art. 363 c.p.c.), partendo dalla collocazione temporale del giudizio e passando in rassegna la normativa e la giurisprudenza che hanno portato alla nascita ed alla disciplina del domicilio digitale.

Le soluzioni giuridiche

La nozione di domicilio digitale, che supera il disposto dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, nasce con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla scia di Corte Cost. n. 365/2010, prendendo atto delle modifiche normative ispirate ad “un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche”, hanno “riadattato” al “mutato contesto normativo” l'interpretazione della norma in questione, in chiave di “prospective overrulling".

Infatti, secondo le Sezioni Unite della Cassazione Cass. SS.UU. 11 luglio 2011, n. 15144: il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, che porti a ritenere esistene, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, ove tale "overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall"'overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattìco correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.

Secondo questa interpretazione, a partire dal 1° febbraio 2012 (cioè 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della l. n. 12 novembre 2011, n. 183, che con l'art. 25, modificando l'art. 125 c.p.c., ha imposto ai difensori di indicare nei propri atti introduttivi l'indirizzo PEC comunicato all'ordine di appartenenza), “dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

Con la sentenza in commento, la Corte ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite, evidenziando due elementi di fatto:

1) il giudizio era stato introdotto nel mese di ottobre 2011;

2) l'indicazione della PEC nell'atto con cui si era costituito il convenuto conteneva l'espressa limitazione che l'indirizzo elettronico veniva fornito ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.

Sotto il primo profilo, è fuori dubbio che, ratione temporis, la mancata domiciliazione nel luogo ove pendeva il giudizio comportasse l'applicazione dell'art. 82 r.d. n. 37/1934: ne consegue che la notifica dell'atto di appello presso la cancelleria del Giudice di Pace adito in primo grado non poteva che essere giudicata idonea a costituire il rapporto processuale di appello.

Circa il secondo rilievo, è utile sottolineare come già altre volte la Corte di Cassazione abbia evidenziato quanto sia deleteria l'abitudine, tuttora riscontrabile in molti atti difensivi, di specificare i motivi dell'indicazione della PEC.

Simili indicazioni (“ove il difensore dichiara di voler ricevere l'avviso – o le comunicazioni”), richieste dagli artt. 133 e 134 c.p.c. (come modificati dall'art. 2 del d.l. n. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. n. 14 maggio 2005, n. 80) in relazione alla comunicazione dell'avviso della sentenza e delle ordinanze, non sono più dovute a decorrere dallo stesso 1° febbraio 2012, data di entrata in vigore dell'art. 25 della l. n. 183/2011 che, avendo modificato l'art. 125 c.p.c. nei sensi sopra ricordati, ha eliminato la necessità di specificazione prima (inutilmente, peraltro) richiesta dalle norme.

Sotto questo aspetto, però, il rilievo della Corte sembra superfluo (ultroneo, come si direbbe in linguaggio forense, “con uso in parte improprio ma largamente diffuso” ), infatti, quelle specificazioni erano state correttamente inserite, proprio avendo riguardo al tempo in cui il giudizio era stato instaurato, sì che non può rimproverarsi anche questo comportamento al ricorrente (limitazione, infatti, giudicata “possibile ed efficace” dalla Corte).

È bene, infine, ricordare come, attualmente, proprio grazie al fatto che il concetto di domicilio digitale è stato recepito a livello legislativo e positivizzato nell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, come introdotto dal d.l. n. 90/2014, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata non sia più richiesto negli atti difensivi, in quanto, una volta comunicato all'ordine (non “una volta per tutte”, perché il difensore può sempre cambiare il proprio indirizzo PEC, con conseguente obbligo di nuova segnalazione, nei tempi di cui all'art. 20, commi 6 e 7, d.m. n. 44/2011), verrà inserito nel Reginde (e non tanto nel “registro pubblico UNI-PEC”, come riportato in sentenza) e lì accessibile a chi voglia effettuare notifiche e comunicazioni.

Osservazioni

La sentenza, quindi, abbastanza scontata nelle sue indicazioni e conclusioni, consente di ribadire come è inutile, oggigiorno, indicare la PEC negli atti: l'indirizzo di posta elettronica certificata non va più indicato, l'art. 125 c.p.c., impone l'indicazione del solo numero di fax (che sarà utilizzato per le comunicazioni di cancelleria nell'ipotesi di impossibilità di utilizzo della PEC per fatto del ricevente) tranne che si rientri nell'ipotesi di cui all'art. 366 cpc..

Al di fuori del ricorso e del controricorso in Cassazione, in conclusione, l'indicazione della PEC negli atti è operazione inutile e, se fatta in modo maldestro, fonte di problemi e responsabilità (cfr. Cass. civ., 17 novembre 2016, n. 23412).

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