Rappresentanze sindacali e rapporto tra RSU e RSA

Sabrina Apa
15 Ottobre 2018

Le OO.SS. contraenti hanno operato quindi con lo strumento dell'autolimitazione, imponendosi di scegliere congiuntamente tra elezione di RSU e costituzione di RSA; stante la dichiarata impossibilità di coesistenza tra i due sistemi di rappresentanza, e la equivalenza della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU alla rinuncia formale ed espressa a costituire la RSA (con automatica decadenza della RSA eventualmente già costituita), qualora una organizzazione sindacale firmataria non partecipi alle elezioni indette per la nomina delle RSU (facoltà espressamente prevista dal CCNL all'art. 24) essa rimane titolare del proprio diritto a mantenere in azienda la propria RSA.

Il caso. La sigla sindacale provinciale di Tornio UILTUCS-UIL aveva proposto ricorso ex art. 28, l. 300 n. 1970 (st. lav.) per far dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Società S.S.C. s.r.l., consistito nel disconoscere la RSU costituita a seguito delle elezioni del 10 marzo 2018 e nella mancata concessione ai loro componenti delle agibilità sindacali di legge e di contratto.

Il rapporto tra RSU e RSA. Con il Protocollo di intesa del 23 luglio 1993 ed il successivo Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, le parti sociali hanno voluto prevedere un modello di rappresentanza elettiva in azienda che trova la fonte della propria giuridica esistenza in un accordo pattizio, da affiancare al modello legale di rappresentanza elettiva previsto dall'art. 19, l. n. 300 del 1970 (st. lav.).

La necessità di una partecipazione unitaria di tutte le OO.SS. firmatarie alle elezioni delle RSU emerge nella c.d. clausola di salvaguardia di cui all'12, A.I. del 1994, secondo cui: “Le OO.SS. dotate dei requisiti di cui all'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le RSA e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della RSU”.

La disposizione è letteralmente riprodotta nell'art. 29, CCNL (Aziende terziario distribuzione e servizi, 6 novembre 2011) applicato dalla società datrice di lavoro, che vi aggiunge un esplicito chiarimento: “In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA”.

Le OO.SS. contraenti hanno operato quindi con lo strumento dell'autolimitazione, imponendosi di scegliere congiuntamente tra elezione di RSU e costituzione di RSA; stante la dichiarata impossibilità di coesistenza tra i due sistemi di rappresentanza, e la equivalenza della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU alla rinuncia formale ed espressa a costituire la RSA (con automatica decadenza della RSA eventualmente già costituita), qualora una organizzazione sindacale firmataria non partecipi alle elezioni indette per la nomina delle RSU (facoltà espressamente prevista dal CCNL all'art. 24) essa rimane titolare del proprio diritto a mantenere in azienda la propria RSA.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.