Disciplina dei controlli sui lavoratori e adeguatezza dell'informativa
15 Ottobre 2018
Nonostante la novella portata all'art. 4, l. n. 300 del 1970 (st. lav.) resta condivisibile quanto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento.
I primi due commi dell'art. 4, st. lav., disciplinano l'esercizio del potere di controllo, mentre il comma 3 si occupa della fase successiva, quando il controllo è già avvenuto e le informazioni sono entrate nella disponibilità del datore di lavoro, il quale potrà consultarle, esaminarle ed eventualmente utilizzarle per l'attuazione di specifici atti di gestione del rapporto di lavoro.
Il legislatore al comma 3, nel prevedere a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornire al suo dipendente “adeguata informazione” sulle modalità d'uso degli strumenti tecnologici e sulle modalità di effettuazione dei controlli attraverso tali strumenti, introduce implicitamente il divieto di controlli occulti sulla prestazione lavorativa.
L'informativa, tuttavia, non deve ridursi ad un adempimento formale rivolto alla generalità dei lavoratori, ma deve essere esaustiva e adeguata e tale non può essere considerata l'indicazione di istruzioni relative all'uso dello strumento tecnologico, non accompagnate dalla specifica individuazione delle modalità di utilizzo che comportano l'acquisizione dei dati. |