L'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme sui seggiolini auto diventa legge

Redazione Scientifica
15 Ottobre 2018

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 12 ottobre 2018 n. 238 la l. n. 117/2018 intitolata «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi». Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro della salute, indica una serie di provvedimenti che verranno attuati per informare i cittadini al riguardo.

Il testo normativo è contenuto nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 12 ottobre 2018 n. 238.

Le modifiche al codice della strada. All'art. 1 la l. n. 117/2018 contiene le modifiche da apportare all'art. 172 c.d.s. concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
In particolare viene inserito il comma 1-bis attraverso il quale si indica che: «Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Tali specifiche del dispositivo sono definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le suddette disposizioni si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Campagne di sensibilizzazione. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il triennio 2019-2021, insieme al ministro della salute, provvede ad informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale.
A tal fine è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascun anno del triennio, apportando le variazioni di bilancio che occorrono.

Incentivi per l'acquisto. Per garantire l'effettivo acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nelle auto chiuse, all'art. 3 della presente legge si evince che possono essere previste, con appositi provvedimenti e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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