Nulla e non inesistente la notificazione all’avvocatura dello Stato presso PEC desunta dall’IPA e non dal Reginde

Redazione scientifica
16 Ottobre 2018

Pur rilevando il vizio della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Ministero della giustizia in quanto effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato risultante dell'IPA, la Suprema Corte precisa che si tratta di un'ipotesi di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.

Il fatto. La pronuncia in oggetto origina da una richiesta di equa riparazione per eccessiva durata di un processo. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto dall'istante in ragione dell'inesistenza della notifica del decreto stesso. La notifica era infatti stata effettuata via PEC all'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato tratto dell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), previsto dal codice dell'amministrazione digitale (art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005) e non presso il diverso indirizzo dell'Avvocatura contenuto nel cd. RegInde (art. 3-bis l. n. 53/1994 e 16-ter d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012).

Il soccombente ricorre per la cassazione della pronuncia.

Registri, indirizzi e vizi della notifica. Il Collegio ricorda che, in tema di notificazione a mezzo PEC a soggetti i cui recapiti siano inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (RegInde), l'indirizzo a cui trasmettere la copia informatica dell'atto è unicamente quello risultante dal Registro summenzionato. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo PEC, anche se riferibile al medesimo destinatario, è nulla. Resta comunque fermo il principio secondo cui il vizio della notifica a mezzo PEC effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal RegInde può essere sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

La Cassazione accoglie dunque la censura con cui il ricorrente invoca la mera nullità della notifica effettuata presso l'indirizzo tratto dall'IPA e non dal RegInde, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo posto che la conoscenza del decreto ingiuntivo in capo al Ministero risulta provata dall'avvenuta impugnazione dello stesso. Per questi motivi, la Corte cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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