Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. si iscrive a SICID?
16 Ottobre 2018
Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. si iscrive a SICID?
Viene chiesto quali siano le modalità di iscrizione a ruolo del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.. In particolare si vuole conoscere se tale reclamo debba essere iscritto sul Sicid (“Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale”). Non pare dubbio, innanzi tutto, che l'iscrizione a ruolo del reclamo ex art 669-terdecies c.p.c. debba avvenire in forma telematica: a riguardo, occorre ricordare che l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179/2012 prevede la necessità del deposito telematico ogni qual volta si tratti di atti endoprocessuali. La giurisprudenza di merito ha per lo più ravvisato nella proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. una attività endoprocedimentale (si vedano Trib. Vasto, 15 aprile 2016; Trib. L'Aquila, 14 luglio 2016, Trib. Locri, 20 ottobre 2016; in senso contrario, si veda tuttavia Trib. Ferrara, 16 ottobre 2017), ritenendo quindi necessario il deposito dell'atto in forma telematica. Peraltro, il comma 1-bis del citato art. 16-bis (aggiunto per effetto del d.l. n. 83/2015) ha puntualizzato come sia sempre consentito il deposito telematico degli atti, anche di quelli non aventi natura strettamente endoprocessuale, in tal modo sgombrando il campo da ogni dubbio in merito alla opportunità di iscrivere a ruolo telematicamente il procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies. Astenendosi in questa sede da un approfondimento circa le modalità operative attraverso le quali andrà effettuata l'iscrizione a ruolo del reclamo (sono liberamente disponibili in rete, per la verità, numerosi tutorial che espongono in dettaglio le modalità operative di iscrizione a ruolo di ciascun tipo di reclamo) è sufficiente limitarsi ad osservare che il reclamo dovrà essere iscritto a ruolo in SICID (a seconda dei casi sul registro “Contenzioso”, ovvero sul registro “Lavoro”), con la precisazione che l'iscrizione in SICID sarà necessaria anche per i reclami ex art. 624 c.p.c. (ossia i reclami contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione reso sulla sospensione della procedura esecutiva), dal momento che tale tipologia di reclamo introduce una fase contenziosa insuscettibile di iscrizione a SIECIC (quest'ultimo è il “Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali”, nel quale sono iscritte, fra le altre, tutte le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari), con l'effetto che, relativamente a tali ultimi reclami, dovrà necessariamente essere iscritto a ruolo un nuovo procedimento sul registro “Contenzioso” del SICID, il quale assumerà un proprio numero di ruolo. |