“Rottamazione” cartelle: effetti sul giudizio di cassazione

Redazione scientifica
17 Ottobre 2018

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con modif., nella l. n. 225/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

Il caso. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame dell'Inps contro la sentenza con cui il tribunale della medesima città aveva dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale relativa al pagamento della somma a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Inps. Il resistente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di aver presentato richiesta di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. con modif. nella l. n. 225/2016, che detta richiesta era stata accettata e che il pagamento delle rate era in corso, chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Il Collegio, nel valutare se effettivamente la presentazione della “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti seguita dal pagamento delle rate in scadenza possa comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con modif., nella l. n. 225/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato. Qualora risulti al momento della decisione che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, allora dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

Estinzione ex lege del giudizio di cassazione. Nel caso di specie, la parte resistente ha documentato, allegando alla memoria depositata la relativa documentazione, di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione dell'esattore ed anche di aver pagato le rate nel frattempo scadute.

Pertanto, la Corte ha dichiarato estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n. 193/2016.

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