Licenziamento collettivo per riduzione del personale e criteri di scelta
17 Ottobre 2018
In tema di licenziamento collettivo il doppio richiamo operato dall'art. 5 comma 1, l. n. 223 del 1991, alle esigenze tecnico produttive ed organizzative e del complesso aziendale comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto ad altre; non è possibile limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un reparto se detti lavoratori sono idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti e la dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive, che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro.
Dal predetto principio si deduce che la limitazione dell'individuazione del personale da licenziare al solo reparto oggetto di soppressione o ridimensionamento può avvenire solo qualora gli addetti al suddetto reparto e gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione.
Sul punto va richiamato altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei - per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative”. |