Aziende ospedaliere universitarie: nulla, in mancanza di apposita deliberazione, la procura ad un avvocato del libero foro

Redazione scientifica
18 Ottobre 2018

La facoltà per le Aziende ospedaliere universitarie di derogare in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata, così come previsto dalla legge per le università statali a cui sono equiparate, all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità.

Il caso. Un'azienda ospedaliera universitaria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ordinato il pagamento di una somma di denaro in favore di una società. Il tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, basata su un vizio della procura alle liti. A parere del tribunale, infatti, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'università statale può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato, ma a condizione che ciò avvenga sulla base di una motivata delibera. Nel caso di specie, la delibera del direttore generale dell'azienda universitaria era viziata, perché non indicava in alcun modo le ragioni per le quali si era ritenuto di non utilizzare il patrocinio dell'avvocatura dello Stato. Anche la Corte d'appello rigettava il gravame.

Procura alle liti ad un avvocato del libero foro. L'azienda ospedaliera universitaria ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Corte di stabilire se per le aziende ospedaliere universitarie siano o meno valevoli, ai fini della validità del conferimento della procura alle liti ad un avvocato del libero foro, le regole fissate in tema di università statali.

Specifica e motivata deliberazione. Per queste, ricordano i Giudici, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24876/2017, hanno ribadito l'orientamento che prevede «il cd. patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura generale dello Stato». La sentenza ha stabilito che, ai sensi dell'art. 43 R.d. n. 1611/1933 «la facoltà per le Università statali di derogare in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità».

A tale principio si sono attenuti sia il tribunale che la Corte d'appello. Al contrario, la ricorrente sostiene che la totale autonomia delle aziende ospedaliere rispetto alle università statali, dovrebbe indurre a ritenere che per esse valga una piena autonomia nella scelta del difensore in occasione del contenzioso giudiziario.

Piena osmosi tra aziende ospedaliere universitarie e università statali. A parere dei Supremi Giudici, però, il complesso assetto normativo che regola le aziende ospedaliere universitarie, unitamente ai principi della giurisprudenza di legittimità, convergono nel senso di riconoscere piena osmosi e cogestione tra le università e le aziende ospedaliere universitarie. Ne consegue che i principi enunciati in tema di patrocinio autorizzato delle università debbono trovare applicazione anche nei confronti delle aziende universitarie.

Ed è per questo che la Corte ha rigettato il ricorso.

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