Offerte fuori sede: investimento nullo senza la clausola di recesso

La Redazione
18 Ottobre 2018

L'ordine di acquisto di strumenti finanziari concluso fuori sede è nullo se non prevede il diritto di recesso in favore dell'investitore, anche se intervenuto nell'ambito di un contratto quadro di intermediazione finanziaria.

L'ordine di acquisto di strumenti finanziari concluso fuori sede è nullo se non prevede il diritto di recesso in favore dell'investitore, anche se intervenuto nell'ambito di un contratto quadro di intermediazione finanziaria. Lo afferma la Cassazione, con l'ordinanza n. 25996 del 17 ottobre.

Il caso. Un investitore conveniva in giudizio un istituto di credito per sentir dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto di obbligazioni Parmalat, fuori dai mercati regolamentati, per mancanza di un valido contratto-quadro in forma scritta e in presenza di offerta avvenuta fuori sede senza apposita clausola di recesso. La domanda veniva rigettata, in primo e secondo grado, e l'investitore proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

L'offerta fuori sede. L'unico motivo di ricorso meritevole di accoglimento è quello attinente la violazione dell'art. 30 TUF: trattandosi di un'offerta c.d. fuori sede, gli ordini di acqusito dei titoli avrebbero dovuto contenere, a pena di nullità, la clausola contenente la facoltà di recesso dell'investitore.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, se l'operazione di investimento si è perfezionata fuori dalla sede dell'intermediario, si rende necessaria auna speciale tutela per l'investitore al dettaglio: in simili ipotesi di presume che l'investimento non sia frutto di una meditata decisione dell'investitore stesso, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l'intermediario si avvale e che potrebbe aver colto impreparato l'investitore (in questi termini: Cass., n. 13905/2013).

Il diritto di recesso accordato a quest'ultimo dall'art. 30, comma 6, TUF, e la previsione della nullità per i contratti che non lo prevedano, ex art. 30, comma 7, trovano applicazione non solo quando la vendita sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio di investimento diverso, ivi compresa l'effettuazione di ordini d'acquisto impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro (così: Cass., n. 3644/2018; Cass., n. 9134/2016).

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