Sergio Matteini Chiari
18 Ottobre 2018

Nel processo civile il pubblico ministero si manifesta quale organo pubblico preposto all'interesse generale della collettività e, pur essendo una «parte», lo è con il particolare carattere dell'«imparzialità», agendo nell'interesse della legge. Nel seguente contributo verranno descritti i poteri attribuiti al PM e le regole processuali applicabili a seconda che si tratti di poteri di azione o di intervento.
Inquadramento

Se pur con connotazioni affatto diverse da quelle esplicate nella sede processuale penale, anche nel processo civile il pubblico ministero si manifesta quale organo pubblico preposto all'interesse generale della collettività e, pur essendo una «parte», lo è con il particolare carattere dell'«imparzialità», agendo nell'interesse della legge.

Nella sede processuale civile, al PM sono attribuiti in alcuni casi poteri di azione e in altri casi poteri di intervento.

A seguire verrà provveduto a descrivere, con le annotazioni occorrenti, tali poteri, nonché delle regole processuali applicabili nell'un caso e nell'altro.

I riferimenti al pubblico ministero riguarderanno sia quello presso il tribunale ordinario (PM) sia quello presso il tribunale per i minorenni (PMM).

Attribuzioni del Pubblico Ministero in materia civile. In genere

Il potere di azione e di intervento del PM trova le proprie fonti nell'art. 75 R.d. 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario), ove si detta che il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge, e nell'art. 2907 c.c., ove si dispone che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero.

Tali fonti trovano la propria attuazione negli artt. 69 e 70 del codice di rito, ove, rispettivamente viene disciplinato il potere di azione e quello di intervento del PM.

Segue. Potere di azione del Pubblico Ministero

Ai sensi dell'art. 69 c.p.c., il PM esercita l'azione civile «nei casi stabiliti dalla legge».

Senza pretesa di esaustività, e limitando l'esame alle norme del codice civile e ad alcune leggi collegate, il potere di azione è concesso al PM nei casi seguenti:

  • Art. 23 c.c.: Istanza per l'annullamento di deliberazioni assembleari di associazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
  • Art. 48 c.c.: Istanza per la nomina di un curatore alla persona scomparsa.
  • Art. 50 c.c.: Istanza, una volta che sia stata dichiarata l'«assenza» della persona scomparsa, ai fini dell'apertura degli eventuali atti di ultima volontà dell'assente.
  • Artt. 58 ss. c.c.: Istanza, ricorrendone i presupposti di legge, ai fini della dichiarazione di morte presunta della persona assente.
  • Art. 85 c.c.: Istanza di sospensione della celebrazione del matrimonio nel caso in cui sia stata promossa l'istanza di interdizione per infermità mentale di uno dei nubendi.
  • Art. 117 c.c.: Impugnazione, ai fini della declaratoria di nullità, del matrimonio contratto con violazione dei disposti degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c..
  • Art. 102 c.c.: Il PM deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
  • Art. 119 c.c.: Impugnazione del matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente.
  • Art. 264 c.c.: Istanza di nomina di curatore speciale al figlio minore che abbia compiuto i 14 anni, affinché lo stesso provveda all'impugnazione del riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio per difetto di veridicità.
  • Art. 321 c.c.: Istanza di nomina di curatore speciale al figlio minore nei casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione.
  • Art. 336 c.c.: Ricorso – di spettanza del PMM – ai fini dell'adozione dei provvedimenti (in materia di responsabilità genitoriale) previsti dagli artt. 330 ss. c.c..
  • Art. 406 c.c.: Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.
  • Artt. 417, 418, 429 c.c.: Promozione e istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione delle persone.
  • Art. 2098 c.c.: Domanda di annullamento del contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
  • Art. 2409 c.c.: Richiesta, nel caso di società per azioni che fanno ricorso al mercato del rischio, di adozione dei provvedimenti descritti nella norma.
  • Art. 2487 c.c.: Istanza di revoca dei liquidatori delle società di capitali, in caso di sussistenza di una giusta causa.
  • Art. 9, comma 2, legge 4 maggio 1983, n. 184: Ricorso – di spettanza del PMM – per la dichiarazione di adottabilità di minori in stato di abbandono.
  • Art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare): Istanza ai fini della dichiarazione di fallimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 7 R.d. cit..
  • Art. 1, comma 6, legge 20 maggio 2016, n. 76: impugnazione dell'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al quarto comma della disposizione ovvero in violazione dell'art. 68 c.c..
  • Art. 70-undecies d.P.R. 3 movembre 2000, n. 396 (introdotto dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5): opposizione alla costituzione dell'unione civile ove l'ufficiale dello stato civile rilevi un impedimento al riguardo e ne informi il PM.
Segue. Potere di «intervento» del PM

i) Preliminarmente appare opportuno precisare che di «intervento» in senso tecnico del PM è consentito parlare unicamente con riferimento alle ipotesi in cui lo stesso (eventualmente sollecitato ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.c.) intervenga nelle cause in cui ravvisi un pubblico interesse (art. 70, comma 3, c.p.c.).

Nei casi in cui l'intervento è previsto come obbligatorio, vale a dire nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 70, commi 1 e 2, c.p.c., il PM è, invece, parte necessaria nel processo.

Di seguito, in conformità alla lettera del codice di rito, verrà usato il termine «intervento» per fare riferimento ad entrambe le suddette ipotesi.

ii) L'intervento del PM è soggetto, attesane la particolare posizione, a disciplina diversa da quella propria degli interventi di cui all'art. 105 c.p.c..

L'intervento può essere spiegato davanti al g.i. oppure, a differenza delle parti private, quando la causa si trovi davanti al collegio (o in sede di discussione innanzi al g.i. in funzione di giudice unico). Le relative forme sono descritte negli artt. 2 e 3 disp. att. c.p.c..

Segue. Intervento obbligatorio del PM

i) L'intervento del PM è obbligatorio, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

a) Nelle cause che egli stesso potrebbe proporre (si fa richiamo, in proposito, al paragrafo relativo al potere di azione).

b) Nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.

Negli ambiti di tale categoria debbono ritenersi rientrare tutte le controversie in cui sia in discussione il vincolo matrimoniale, inclusi i procedimenti di exequatur aventi ad oggetto sentenze straniere relative a cause matrimoniali (v. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2014, n. 16361).

Nei medesimi ambiti debbono ritenersi rientrare anche tutte le controversie in cui venga in rilievo l'interesse dei minori e, fra queste, a titolo esemplificativo, quelle relative all'affidamento dei figli (art. 337-bis ss. c.c.), all'assegnazione della casa coniugale, nonché quelle insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento dei figli (art. 709-ter c.p.c.) e quelle insorte in ordine alla modificazione dei provvedimenti riguardanti la prole conseguenti la separazione (art. 710 c.p.c.).

A parere di Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2018, n.3638, nei giudizi di separazione ed in quelli aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il PM non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione, sicché la sua mancata partecipazione non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., ma essendo l'intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d'ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c..

c) Nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone.

Rientrano in questa categoria le procedure relative all'interdizione, all'inabilitazione, alla scomparsa, all'assenza ed alla dichiarazione di morte presunta delle persone, cui debbono aggiungersi quelle in materia di rapporti familiari in genere, di dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, di attribuzione del cognome ai minori (PMM), di cittadinanza etc.

d) Negli altri casi previsti dalla legge. Ad esempio, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c. nei giudizi relativi alla proposizione di querela di falso è obbligatorio l'intervento del PM.

e) Nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

A tale riguardo, va precisato che, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, non è più obbligatoria la partecipazione del PM in tutte le udienze che si svolgono dinanzi alla sezione (sez. VI, c.d. sezione filtro) di cui all'art. 376, comma 1, c.p.c., sia che si tratti di udienze camerali, sia che si tratti di udienze pubbliche, salva la facoltà del PM di intervenirvi, ai sensi dell'art. 70, comma 3, c.p.c., ove ravvisi un pubblico interesse (Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2014, n. 1089; Cass. civ., sez. VI, 17 marzo 2014, n. 6152).

ii) I casi di intervento obbligatorio e quelli in cui sia lo stesso PM a proporre l'azione costituiscono, secondo l'opinione prevalente in dottrina e dominante in giurisprudenza, ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Montesano – De Santis – Arieta, 216 ss.).

Secondo un altro orientamento, invece, in tali ipotesi, il PM non può essere qualificato né come litisconsorte necessario né come interveniente in senso tecnico. Ciò in quanto il potere di azione spettante al PM non discende «dall'assetto sostanziale dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti», bensì direttamente dalla legge (v. Monteleone, 28 ss.).

iii) É consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del PM è sufficiente che al medesimo siano inviati gli atti del giudizio (art. 71 c.p.c.), ponendolo in condizione di intervenire, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. É, dunque, irrilevante la condotta che il PM, ritenga di tenere successivamente all'informazione e che, di fatto, non compia attività di alcun genere (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 2 ottobre 2013, n. 22567; Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2014, n. 11223; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136. Concorda, in dottrina, Luiso, 151).

Segue. Intervento facoltativo del PM

i) L'intervento del PM è facoltativo in ogni causa, diversa da quelle sin qui ricordate, in cui il PM medesimo ravvisi un pubblico interesse, attuale e concreto.

A titolo meramente esemplificativo, in giurisprudenza è stata ritenuta la legittimità dell'intervento (facoltativo) del PM nei casi seguenti:

a) controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del de cuius (Cass. civ., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 17024):

b) partecipazione alle udienze della VI Sezione della Suprema Corte (si fa rinvio al punto e) del precedente paragrafo);

c) procedure promosse per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo (Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2006, n. 7688; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8031);

d) procedure di concordato preventivo, anche nella fase impugnatoria (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2017, n. 5074).

ii) Nei giudizi in cui l'intervento del PM è facoltativo, lo stesso non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2003, n. 12228).

Poteri del PM. Fasi di gravame

i) I poteri del PM sono indicati dall'art. 72 c.p.c., differenti a seconda che si tratti o meno di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre.

Laddove intervenga in cause che avrebbe potuto proporre, il PM ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (art. 72, comma 1, c.p.c.).

Negli altri casi di intervento, ed eccezion fatta per le cause innanzi alla Corte Suprema di cassazione, il PM può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

ii) Al PM compete potere di impugnazione nei casi seguenti: a) contro le sentenze pronunciate in cause che avrebbe potuto proporre; b) contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi; c) contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi (ad avviso di Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2486, in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, l'interesse del P.G. presso la Suprema Corte all'impugnazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, c.p.c., sussiste nei limiti delle causae petendi e dei petita fatti valere dalle parti, nonché delle eccezioni dalle medesime sollevate, trattandosi di giudizio per cui è esclusa la promuovibilità da parte del PM).

Nelle ipotesi descritte nei precedenti punti sub b) e sub c), la facoltà di impugnazione spetta tanto al PM presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

iii) Laddove il PM presso il giudice a quo sia parte necessaria (v. paragrafo relativo all'intervento obbligatorio), nelle fasi di gravame emerge l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9743; Cass. civ., sez. VI, ord. 10 giugno 2011, n. 12853; Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2015, n. 7408;. Cass. civ., Sez. Un., 10 febbraio 2017, n. 3556).

Oltre ai casi ricordati nel precedente punto i), il PM è stato ritenuto contraddittore necessario, con il conseguente onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei casi seguenti (vengono riportate le fattispecie di maggiore interesse e quelle che ricorrono con maggiore frequenza):

a) Il P.G. presso la Suprema Corte – il quale, nei casi in cui spieghi intervento nei procedimenti innanzi al Consiglio nazionale forense, assume la veste di contraddittore diretto dell'iscritto all'ordine e del suo difensore – è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare o di iscrizione all'albo degli avvocati (Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 novembre 2002, n. 15436; Cass. civ., Sez. Un., ord. 18 febbraio 2004, n. 3230).

b) Nei giudizi di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense di diniego di iscrizione all'albo professionale di un magistrato onorario ai sensi dell'art. 26 lett. e) del r.d.l. n. 1578/1933, sono contraddittori necessari, fra gli altri, a norma dell'art. 56, comma 1, r.d.l. cit., anche il PM presso la Corte d'appello e presso il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene (Cass. civ., Sez. Un., ord., 21 ottobre 2005, n. 20347).

c) Il P.G. presso la Suprema Corte è parte necessaria nei giudizi di impugnazione delle decisioni in materia disciplinare nei confronti dei magistrati pronunciate dalla Sezione disciplinare del C.S.M. (Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2007, n. 16873; Cass. civ., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20601).

d) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il relativo collegio professionale è contraddittore necessario nei giudizi di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte delle decisioni del Consiglio nazionale dei geometri in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo (Cass. civ., Sez. Un., 16 dicembre 1987, n. 9317).

e) Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il P.G. presso la Corte di appello è parte necessaria nei giudizi di impugnazione (innanzi alla Suprema Corte) delle decisioni emesse dalle Corti di appello nei procedimenti disciplinari a carico dei notai (Cass. civ., sez. VI, ord. interlocutoria, 25 maggio 2011, n. 11502).

f) Nei giudizi di impugnazione dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie delle decisioni in tema di iscrizione all'albo e di sanzioni disciplinari pronunciate dagli Ordini locali, è parte necessaria il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'Ordine che ha adottato la decisione impugnata (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9050)

g) Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al PM presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al PM presso il giudice a quo, che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21092; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22232).

Va precisato che, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del PM nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.c., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il PM, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25722; Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 22567).

h) Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 150/2011, il PM presso il tribunale è parte necessaria nei giudizi in materia elettorale, sia nella fase di primo grado, ancorché non titolare del potere di azione, sia nella fase di appello, che è legittimato a proporre, essendogli espressamente attribuito il potere di impugnativa. Del pari, il P.G. presso la Corte di appello, anch'esso provvisto del potere di impugnazione, è da ritenere parte necessaria nel giudizio innanzi alla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; cfr, per un caso di inapplicabilità dell'art. 22 d.lgs. cit., trattandosi di azione ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2016, n. 11994).

i) Il PM è parte necessaria nei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno.

E' stato affermato che la mancata partecipazione del PM ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della Corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l'intervento del PM, il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1 n. 1, c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario (Cass. civ., Sez. Un., 18 gennaio 2017, n. 1093).

m) In tema di sottrazione internazionale di minori, il PMM è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che abbia ordinato il rimpatrio del minore, spettando al pubblico ministero presso il giudice a quo il potere di impugnazione contro le sentenze emesse nelle cause previste dall'art. 72, commi 3 e 4, c.p.c., nonché in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre ex art. 69 c.p.c. e rientrando tra queste ultime il procedimento previsto dall'art. 7 della l. n. 64/1994 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980), potendo il pubblico ministero, cui l'autorità centrale competente ha trasmesso atti, richiedere con ricorso in via d'urgenza al Tribunale l'ordine di restituzione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319).

n) Peculiare è la soluzione che deve essere data con riferimento alle procedure fallimentari. L'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al quale spetta la legittimazione all'impugnazione, quale ufficio del PM funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di PM nel giudizio di appello spetta al P.G. ai sensi dell'art. 70 R.d. n. 12/1941. Di conseguenza, è da ritenere che l'integrazione del contraddittorio debba essere disposta nei confronti di quest'ultimo (v. Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2009, n. 19214; Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2011, n. 9260; Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 2015, n. 19797).

Segue. PM non titolare del diritto di impugnazione

i) In linea di principio, laddove il PM, pur essendo parte necessaria, non sia titolare di potere di impugnazione, la necessità del suo intervento resta assicurata dalla partecipazione alla fase di gravame del Procuratore Generale della Repubblica (P.G.) presso il giudice ad quem (« … proposta l'impugnazione, chi deve compiere i relativi atti della fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice del gravame» – Cass. civ., sez. VI, ord., 25 maggio 2011, n. 11502). Le relative funzioni restano quindi assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9743; Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2015, n. 7408; Cass. civ., Sez. Un., 10 febbraio 2017, n. 3556).

ii) Procedimenti in tema di responsabilità disciplinare degli psicologi.

Il PM non è titolare del potere di iniziativa ex art. 70, comma 1 n. 1, c.p.c., né del potere di impugnazione della deliberazione contenente la sanzione disciplinare (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2015, n. 17324 e, nello stesso senso, con riferimento ai procedimenti in tema di iscrizione all'albo, Cass. civ., Sez. Un., 7 dicembre 1992, n. 12966).

iii) Procedimenti di separazione dei coniugi.

Deve escludersi, in sede di legittimità, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del PM presso il giudice a quo, atteso che in detti procedimenti le funzioni del PM non comprendono il potere d'impugnazione e restano quindi assicurate, in fase di cassazione, dall'intervento del P.G. presso la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9743).

Inoltre, va rammentato che non è controverso che l'art. 70, comma 1 n. 2, c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del PM nelle cause di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti patrimoniali (Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2017, n. 6262).

iv) Procedimenti in materia di usi civici.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla corte d'appello non va notificato al PM presso il giudice a quo, che, pur essendo per legge tenuto ad intervenire (art. 33, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 e, in precedenza, artt. 3 e 4 l. n. 1078/1930), non è titolare di un autonomo diritto di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 1 dicembre 2014, n. 25367).

v) Giudizi aventi per oggetto la decadenza o la nullità di un titolo di proprietà industriale.

L'art. 122 del codice della proprietà intellettuale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che «in deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento in causa del PM non è obbligatorio» nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, sicché non essendo più obbligatoria la partecipazione del PM al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove non sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti, né l'eventuale avviso datogli dal giudice di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio processuale necessario (Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2012, n. 9548).

vi) Procedimenti di concordato preventivo.

Nel procedimento di concordato preventivo (e anche nella sua fase impugnatoria) non può farsi discendere dalla prevista comunicazione al PM della domanda di concordato, prevista dall'art. 161, comma 5, l.fall., alcuna partecipazione necessaria di tale organo a pena di nullità, non avendo questi il potere di promuovere tale procedimento (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2017, n. 5074).

Astensione del PM

Ai sensi dell'art. 73 c.p.c., ai magistrati del PM che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del codice di rito relative all'astensione dei giudici (art. 51 c.p.c.), ma non quelle relative alla ricusazione.

Riferimenti
  • Luiso, Diritto processuale civile, Milano 2017, I;
  • Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, Padova 2015;
  • Montesano – De Santis – Arieta, Corso base di diritto processuale civile, Padova 2016.

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