Sospensione del processo civile nella corretta interpretazione dell’art. 75, comma 3, c.p.p.: rimessione alle Sezioni Unite

Redazione Scientifica
18 Ottobre 2018

Le Sezioni Unite sono chiamate dall'ordinanza interlocutoria n. 25918/2018 (causa di risarcimento iniziata anche nei confronti dei responsabili civili dopo la sentenza penale di primo grado nei confronti del conducente-imputato) a fornire una finale interpretazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p.

La Sesta sezione della Suprema Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale esame delle Sezioni Unite, la seguente questione, ritenuta questione di massima di particolare importanza: «se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari "ex lege" (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p.; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all'azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p. non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria - anziché essere proposta nei confronti del solo imputato- sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti (responsabili civili) diversi dall'imputato, e ciò sia nel caso in cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari».

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