La reticenza dell'assicurato costituisce un'idonea causa di annullamento della polizza a vita

Redazione Scientifica
18 Ottobre 2018

Le polizze assicurative hanno come scopo primario quello di fornire un giusto gioco di equilibri tra le due parti contraenti rispetto a un evento futuro e incerto. Per questo è essenziale un corretto scambio di informazioni antecedentemente la stipula del suddetto accordo assicurativo. In particolare, le polizze assicurative a vita, finalizzate a tutelare la salute del cliente, richiedono all'assicurato una compilazione precisa, chiara e veritiera di un questionario finalizzato a evidenziare la reale condizione medica.

I fatti Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale ha riformato la sentenza di primo grado che determinava l'annullamento del contratto di assicurazione di polizza a vita stipulato il 18 dicembre del 2000. La Corte di Cassazione ha sottolineato una lacuna presente nell'iter procedimentale avanzato in fase d'appello, in particolare, non è stata presa in considerazione la superficialità con cui l'assicurato ha compilato il questionario di salute richiesto dalla compagnia assicurativa.

Una consapevole e corretta dichiarazione preliminare Gli obblighi d'informazione, in questo caso, assumono un ruolo principale come stabilito dall'art. 1892 c.c. il quale richiede piena coscienza e volontà del contraente che sottoscrive il suddetto questionario, al fine di fornire un corretto scambio informativo tra le parti contraenti. In Appello, assumendo come nesso causale, idoneo (erroneamente) ad annullare il contratto di polizza assicurativa, lo stato di inconsapevolezza dell'assicurato relativamente ai possibili futuri sviluppi del suo stato di salute, si è assistito a un'erronea interpretazione dell'art. 1892 c.c., in quanto l'elemento fondamentale da valutare è, invece, la reticenza presentata dal contraente nel momento in cui sottoscriveva il documento informativo rappresentante l'attuale condizione di salute.
L'articolo contenuto nel codice civile, dedicato all'annullamento di un contratto di assicurazione, espone tre caratteristiche fondamentali grazie alle quali un patto assicurativo può produrre effetti; in mancanza di queste, l'accordo non può esaurirsi.
Nei fatti intercorsi, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la reticenza dell'assicurato, nella fase preliminare della stipula del contratto, costituisce una valida causa di annullamento del contratto dato che, suddetta parte contrattuale, ha sottoscritto una dichiarazione inesatta e non veritiera falsando così gli obblighi informativi pretesi dalla compagnia assicurativa per una corretta analisi dei possibili, futuri rischi.

Una corretta valutazione Il Giudice di merito, nel valutare la presenza di dichiarazioni inesatte emesse dall'assicurato, deve considerare i fatti già noti al cliente nel momento di sottoscrizione della polizza così da presentare il questionario informativo richiesto dall'assicurazione, con fatti a lui conosciuti e veritieri, anche se non orientati a un evento futuro certo.
Nel momento un cui si procede alla stipula di una polizza a vita, il cliente nell'esporre le sue reali condizioni di salute, deve fornire tutte le condizioni di salute conosciute attualmente, solo così potrà evitare l'annullamento del relativo contratto assicurativo per inesattezza della predisposizione degli obblighi informativi a suo carico, e solo così la compagnia assicurativa potrà risarcire le future, incerte e sgradevoli vicende che colpiranno la persona assicurata.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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