La reticenza dell'assicurato costituisce un'idonea causa di annullamento della polizza a vita
18 Ottobre 2018
I fatti Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, la quale ha riformato la sentenza di primo grado che determinava l'annullamento del contratto di assicurazione di polizza a vita stipulato il 18 dicembre del 2000. La Corte di Cassazione ha sottolineato una lacuna presente nell'iter procedimentale avanzato in fase d'appello, in particolare, non è stata presa in considerazione la superficialità con cui l'assicurato ha compilato il questionario di salute richiesto dalla compagnia assicurativa.
Una consapevole e corretta dichiarazione preliminare Gli obblighi d'informazione, in questo caso, assumono un ruolo principale come stabilito dall'art. 1892 c.c. il quale richiede piena coscienza e volontà del contraente che sottoscrive il suddetto questionario, al fine di fornire un corretto scambio informativo tra le parti contraenti. In Appello, assumendo come nesso causale, idoneo (erroneamente) ad annullare il contratto di polizza assicurativa, lo stato di inconsapevolezza dell'assicurato relativamente ai possibili futuri sviluppi del suo stato di salute, si è assistito a un'erronea interpretazione dell'art. 1892 c.c., in quanto l'elemento fondamentale da valutare è, invece, la reticenza presentata dal contraente nel momento in cui sottoscriveva il documento informativo rappresentante l'attuale condizione di salute.
Una corretta valutazione Il Giudice di merito, nel valutare la presenza di dichiarazioni inesatte emesse dall'assicurato, deve considerare i fatti già noti al cliente nel momento di sottoscrizione della polizza così da presentare il questionario informativo richiesto dall'assicurazione, con fatti a lui conosciuti e veritieri, anche se non orientati a un evento futuro certo.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |