Aggiudicazione a prezzo ribassato: l'art. 572 c.p.c. novellato non si applica alle vendite anteriori alla novella
19 Ottobre 2018
Il caso. Una società immobiliare proponeva opposizione agli atti esecutivi contro un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione di una procedura di espropriazione immobiliare aveva aggiudicato, in favore di una banca, ad un prezzo inferiore di un quarto rispetto a quello base d'asta, il bene del quale era stata disposta la vendita senza incanto. Esponeva che l'art. 572 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. r) del d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015, che permetteva la suddetta aggiudicazione ribassata non era applicabile, atteso che la vendita era stata disposta prima dell'entrata in vigore della novella legislativa. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda.
La società immobiliare proponeva, dunque, ricorso straordinario per cassazione contro tale decisione.
La sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita. Il Collegio ritiene di dover formulare il seguente principio di diritto: «in tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, pur quando e nei limiti in cui sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso, la possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se e quando richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse. La violazione della speciale disciplina della vendita contenuta nell'ordinanza può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, a tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore, interessato anch'egli all'appropriata funzionalità del suddetto subprocedimento al fine di ridurre nella misura massima possibile la sua esposizione».
La sentenza gravata non ha fatto applicazione di tale principio, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza di aggiudicazione impugnata. |