Micropermanenti e risarcibilità del danno biologico cagionato dal centro odontoiatrico ex art. 3 Decreto Balduzzi

Redazione Scientifica
19 Ottobre 2018

Accertato un grado di postumo permanente inferiore al 9%, deve ritenersi applicabile l'art. 3, comma 3 l. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass.

Qualora dalle risultanze della CTU emerga chiaramente che l'insorgenza delle patologie riscontrate e l'aggravamento delle patologie preesistenti siano causalmente riconducibili agli interventi eseguiti nel cavo orale dell'attore dagli operatori del centro odontoiatrico convenuto, essendo stato accertato un grado di postumo permanente inferiore al 9%, deve ritenersi applicabile l'art. 3, comma 3 d.l. n. 158/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. Nel caso di specie, inoltre, l'applicazione della c.d. legge Balduzzi a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione, peraltro di natura equitativa in precedenza, del danno non patrimoniale.

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