Indennizzo diretto e successiva domanda risarcitoria giudiziale nei confronti della compagnia del responsabile civile
19 Ottobre 2018
IL CASO Una società di autonoleggi, cui il danneggiato di in un sinistro stradale aveva ceduto il proprio credito risarcitorio, si rivolge al Giudice di Pace di Torino per ottenere, dall'altro soggetto coinvolto nell'incidente e dalla sua compagnia di assicurazione, il risarcimento dei danni subiti, attribuendogli responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per non aver rispettato il segnale di stop, indirizzando la missiva in via diretta alla propria compagnia e a quella della controparte per conoscenza. I convenuti non si costituiscono e vengono dichiarati contumaci. Il Giudice di Pace dichiara improponibile la domanda, condannando la società al pagamento delle spese di lite. Anche il Tribunale piemontese, successivamente adito, conferma la sentenza di primo grado, osservando che, ex artt. 144 e 149 cod. ass., il danneggiato può rivolgere la propria istanza di risarcimento nei confronti della propria compagnia assicurativa al fine di agevolare la procedura risarcitoria; di conseguenza , mantiene la possibilità, in via alternativa, di formulare azione diretta nei confronti della compagnia del responsabile civile. Precisa il Tribunale che la scelta tra le due opzioni, esercitata nella fase stragiudiziale, deve essere perseguita nel successivo grado di giudizio. Pertanto, avendo il danneggiato indirizzato lettera di costituzione in mora alla propria compagnia assicuratrice, e solo per conoscenza a quella del responsabile civile, aveva cristallizzato la propria scelta, privandosi necessariamente della possibilità di agire giudizialmente nei confronti dell'altra compagnia assicurativa». Parte danneggiata impugna tale sentenza in Cassazione.
ALTERNATIVITÀ DEI SISTEMI RISARCITORI In particolare, il ricorrente denuncia l'inosservanza degli arresti della Corte Costituzionale ex sent. n. 180/2009, che aveva respinto il giudizio di incostituzionalità della norma sull'indennizzo diretto, riconoscendone l'alternatività, ossia la possibilità per il danneggiato di scegliere uno dei due sistemi risarcitori; nel caso di mancata offerta in fase stragiudiziale della propria compagnia assicurativa, al danneggiato spetta dunque la facoltà di rivolgersi alla compagnia del responsabile civile in sede giudiziale.
ESIGENZA DI SEMPLIFICAZIONE La Cassazione precisa che il sistema introdotto dal codice delle assicurazioni risponde all'esigenza di semplificare il risarcimento, sul presupposto che sia più agevole comunicare con la propria compagnia. Nessuna rilevanza deve essere attribuita alla modalità di invio della messa in mora in via diretta o per conoscenza : la Suprema Corte ritiene la missiva per conoscenza valido presupposto per l'instaurazione del giudizio.
MAGGIOR TUTELA DEL DANNEGGIATO La Cassazione, mediante interpretazione costituzionalmente conforme, ricorda che l'art. 149 cod. ass, comma 6, stabilisce che nel caso in cui non sia andata a buon fine la fase preliminare delle trattative, il danneggiato può proporre azione diretta ex art. 145, comma 2, nei confronti della propria compagnia assicuratrice. In tal caso, l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio ed estromettere l'altra impresa: l'impresa assicuratrice del danneggiato dunque, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, istruirà la pratica in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Lo stesso art. 145, comma 1, c.c. afferma che l'azione diretta del danneggiato può essere proposta una volta decorso il periodo di sessanta o novanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danno all'impresa di assicurazione del danneggiante, inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte enuncia infine il seguente principio di diritto: «Nell'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, e per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all'art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto».
La Cassazione accoglie dunque il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Torino, in diversa composizione. |