L’orario di partenza non coincide con quello di volo in senso stretto: escluso il risarcimento al passeggero per il ritardo del volo
22 Ottobre 2018
IL CASO Un passeggero conviene in giudizio la compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni per le oltre quattro ore di ritardo accumulate dal volo Olbia-Firenze sul quale viaggiava. Il Giudice di pace di Siena rigetta la domanda, così come il Tribunale, poiché il ritardo non era ritenuto imputabile e dipendente da forza maggiore. Tanto più che era stato accertato che il velivolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio quando venne richiamato dalla torre di controllo dell'aeroporto, poiché un aereo privato aveva avuto un incidente sulla pista alle h. 12.10, che pertanto era divenuta inservibile. Il passeggero si rivolge dunque alla Cassazione sostenendo che l'orario di partenza dell'aeromobile era da biglietto alle 12.00, e lo stesso era stato invece richiamato alle 12.15. Pertanto, se fosse stato puntuale, avrebbe potuto decollare regolarmente prima del verificarsi dell'incidente.
TEMPO DI VIAGGIO La Corte dichiara che il viaggio di un aeromobile comprende tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo, limitazione che inizia all'imbarco e comprende dunque tutte le fasi del medesimo, ossia la chiusura delle porte, l'attivazione delle misure di sicurezza, il rullaggio, il decollo, il volo, l'atterraggio fino allo sbarco dei passeggeri. Pertanto, prosegue la corte, l'aereo aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle 12 ma è stato trattenuto sulla pista non per proprio colpevole ritardo ma a causa di un fatto fortuito.
CONVENZIONE DI MONTREAL DAL MONTREAL La Suprema Corte ricorda, infine, quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal del 1999, ossia che il diritto del passeggero ad essere risarcito deriva non dalla ritardata partenza, bensì dal ritardato arrivo. Nel caso di specie, conclude la Cassazione, la partenza ritardata assume rilievo «non come fatto causativo del diritto al risarcimento del danno», ma come «fattore che, in quanto colpevolmente riferibile al vettore aereo, determinerebbe l'imputazione allo stesso di tutte le conseguenze di tale ritardo, anche non prevedibili o fortuite».
La Corte rigetta pertanto il ricorso e dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
|