Non vi è abuso del diritto in caso di scissione totale non proporzionale

La Redazione
22 Ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 40 ha dichiarato che la scissione totale non proporzionale di una società immobiliare, a favore di due società di nuova costituzione interamente partecipate dalla società appena scissa non è da considerare come un'operazione abusiva.

La scissione totale non proporzionale di una società immobiliare, a favore di due società di nuova costituzione interamente partecipate dalla società appena scissa non è da considerare come un'operazione abusiva. Lo ha affermato l'

Agenzia delle Entrate

con la

Risposta n. 40

, pubblicata venerdì scorso sul proprio sito istituzionale.

Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia con un interpello, una società gestita da due sorelle domandava se fosse possibile scindere la compagine sociale con la creazione di due nuove società. La società che sarebbe stata scissa si occupava di immobili e avrebbe costituito due nuove società a socio unico. L'interpello chiariva anche che le poste di bilancio sarebbero state divise al 50% tra le due nuove società.

Le Entrate hanno chiarito che «l'operazione di scissione parziale rappresentata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica per consentire la divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due società. Rimane fermo che l'operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'art. 173 del T.U.I.R. (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell'art. 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel T.U.I.R. destinate a disciplinare la fiscalità dei soci».

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