Sospensione del processo civile nella corretta interpretazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p.: rimessione alle Sezioni Unite
22 Ottobre 2018
Il caso. Il giudice di pace di Catanzaro aveva disposto, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo avente ad oggetto la domanda risarcitoria - per danni derivati da lesioni personali volontarie, cagionate in conseguenza di sinistro stradale – proposta da M.V. nei confronti di C. e S.A. – rispettivamente proprietario e conducente del veicolo investitore – nonché dell'impresa assicuratrice della RCA –, atteso che il conducente del veicolo S.A. , sottoposto a procedimento penale, era stato condannato in primo grado, per il reato di lesioni volontarie ex art. 582 c.p., con sentenza del tribunale di Catanzaro in data 11.1.2016. Il giudice di pace riteneva sussistere l'ipotesi di sospensione del giudizio civile prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p., essendo stata pronunciata sentenza penale in primo grado, e dovendosi in conseguenza evitare il rischio di eventuali accertamenti difformi in merito ai medesimi presupposti di fatto dell'illecito civile e di quello penale. Contro l'ordinanza di sospensione del processo ha proposto rituale regolamento di competenza improprio M.V.. Il Pubblico Ministero ha concluso richiedendo la prosecuzione del processo, non operando la sospensione di cui all'art. 75 comma 3 c.p.p. allorquando il danneggiato eserciti l'azione risarcitoria in sede civile, non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati.
Il quesito di diritto rimesso alle Sezioni Unite. Il Collegio ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento risolutore delle Sezioni Unite sulla seguente questione di massima importanza: «se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari ex lege (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p.; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all'azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p. non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria – anziché essere proposta nei confronti del solo imputato – sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti (responsabili civili) diversi dall'imputato, e ciò sia nel caso in cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari».
*Tratto da: www.Ridare.it |