Licenziamento disciplinare intimato oltre il termine stabilito dalla contrattazione collettiva e regime di tutela
22 Ottobre 2018
Ciascun contraente deve restare vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti e così l'aver consapevolmente lasciato decorrere il termine per l'adozione del provvedimento disciplinare non può che essere significativo, sulla scorta della previsione pattizia oltre che dei principi di buona fede e correttezza che presidiano il rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375, c.c., della intervenuta accettazione da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore.
Il datore di lavoro ha certo la possibilità di dimostrare l'eventuale impossibilità di rispettare il termine contrattualmente previsto; in caso contrario, però, il ritardo nell'irrogazione della sanzione, contravvenendo un silenzio che vale come accettazione delle difese del lavoratore, si risolve in un venire contra factum proprium, contrario alla clausola di buona fede che presidia il rapporto di lavoro.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che il licenziamento intimato nella vigenza della disciplina introdotta dalla l. n. 92 del 2012, doveva considerarsi non semplicemente inefficace per il mancato rispetto di un termine procedurale (al pari dell'intempestività della contestazione oggetto della pronuncia della Cass., sez. un., n. 30985 del 2017) e dunque per motivi solo formali bensì illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato per avere il datore di lavoro accolto le giustificazioni a discolpa del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa.
L'addebito mosso a carico del lavoratore era, infatti, venuto a cadere per l'intervenuta implicita ammissione da parte del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita che rendeva il fatto contestato non più configurabile come mancanza sanzionabile.
La tutela applicabile non era allora quella di cui al comma 6 dell'art. 18, l. n. 300 del 1970, bensì quella del comma 4 dell'art. 18, st. lav. |