Prova del nesso causale negli infortuni sul lavoro
22 Ottobre 2018
È esclusa la responsabilità del datore per l'infortunio del dipendente, il quale non abbia fornito in giudizio la prova del nesso causale tra le addotte omissioni in materia di sicurezza e il danno subito?
L' obbligo gravante sul datore, ex art. 2087, c.c., si traduce non soltanto nella dovuta formazione e informazione del dipendente circa i compiti dallo stesso svolti ed i rischi connessi, ma anche nel controllo dell'effettivo rispetto delle misure cautelari appositamente predisposte, dovendosi prevedere anche eventuali condotte connotate da negligenza, imprudenza e imperizia.
È escluso solo il c.d. rischio elettivo, ossia quel comportamento dell'infortunato abnorme ed imprevedibile che esula dall'attività lavorativa.
L' inosservanza delle norme antinfortunistiche determina la responsabilità del datore per l'infortunio che ne sia conseguenza, senza che rilevi il concorso di colpa del lavoratore, la cui imprudenza o negligenza non ha alcun effetto esimente, in quanto la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento.
Ai sensi dell'art. 1218, c.c., sarà il datore di lavoro a dover fornire la prova liberatoria, recte l'adozione delle misure necessarie per la peculiarità dell'attività svolta e la vigilanza sulla loro osservanza.
Si veda: Cass. n. 47 del 2017 (accertamento nesso di causalità in materia civile) e Cass., ord. n. 24741 del 2018. |