La ricevuta online della raccomandata postale non dimostra l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione

Redazione scientifica
23 Ottobre 2018

Il deposito della stampa della pagina del servizio online delle Poste che attesta la consegna della raccomandata è inidonea a dimostrare l'avvenuta notificazione. Un avvocato vede così svanire la possibilità di ricorrere avverso l'ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato la sua opposizione al decreto di pagamento della somma liquidata a titolo di compenso.

Il caso. Il tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto l'opposizione di un avvocato contro il decreto di pagamento della somma liquidata a titolo di compenso per l'attività difensiva d'ufficio svolta in un procedimento penale.

Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.

Notificazione del ricorso per cassazione. Il Collegio rileva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dello stesso, effettuata tramite servizio postale. La ricorrente si è infatti limitata ad allegare la stampa del servizio online dell'amministrazione postale che però è inidonea a dimostrare la ricezione della raccomandata da parte del Ministero della Giustizia che, peraltro, non ha svolto difese, comportamento che preclude un'eventuale sanatoria del procedimento di notificazione.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo servizio postale, il ricorrente ha infatti l'onere, a pena di inammissibilità, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario abbia comunicato al destinatario il compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.. Tale modalità di deposito dell'avviso non può essere sostituita dal deposito della stampa della pagina del servizio online delle Poste che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata perché «solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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