Legge - 23/11/1939 - n. 1966 art. 5


Art. 5.

Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data (1).

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Inquadramento

Per il commento si rinvia al successivo art. 6.

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