Legge - 23/11/1939 - n. 1966 art. 5Art. 5. Le società attualmente esistenti dovranno uniformarsi alle norme della presente legge entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, salvo il rispetto dei contratti d'impiego a tempo determinato in corso all'entrata in vigore della legge stessa e, in ogni caso, sino a non oltre due anni da tale data (1). (1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo. InquadramentoPer il commento si rinvia al successivo art. 6. |