Rimborso IVA: il contribuente non decade dal diritto se indica il credito nella dichiarazione

La Redazione
23 Ottobre 2018

L'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, commina la decadenza dal diritto al rimborso IVA soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile; ed il compimento nei termini...

L'art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, commina la decadenza dal diritto al rimborso IVA soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile; ed il compimento nei termini dell'attività richiesta determina, secondo la natura dell'istituto della decadenza, la salvezza del diritto.

Pertanto, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo, non perde il diritto alla detrazione.

E ciò in applicazione dei principi di buona fede oggettiva e correttezza, tenuto conto che il contribuente può comunque chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato senza computare la detrazione per i crediti maturati, può concludersi che per “dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto” debba intendersi la dichiarazione effettivamente presentata, perché in caso contrario l'omessa dichiarazione verrebbe a determinare effetti non previsti e palesemente sanzionatori, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

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