È tempestiva la notifica via PEC inoltrata oltre le ore 21 ma prima delle ore 24 dell'ultimo giorno utile?

Sergio Matteini Chiari
24 Ottobre 2018

La questione giuridica sottoposta alla Corte d'appello di Bari è stata quella di stabilire se la notifica di un atto a mezzo PEC, eseguita oltre le ore 21 ma entro le ore 24, fosse da ritenere effettuata tempestivamente, vale a dire entro lo stesso giorno di sua effettuazione.
Massima

L'impugnazione, notificata a mezzo PEC nell'ultimo giorno utile oltre le ore 21, ma prima delle ore 24, deve essere ritenuta tempestiva, fermo restando il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo.

Il caso

AAA, cittadino straniero, proponeva reclamo innanzi al competente tribunale avverso provvedimento con cui la Commissione territoriale gli aveva negato, a suo avviso ingiustamente, la protezione internazionale, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, la protezione sussidiaria ovvero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il tribunale adito respingeva il reclamo.

AAA proponeva appello ribadendo le domande originarie.

Il Ministero convenuto chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del gravame, giacché notificato oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile e, nel merito, chiedeva respingersi il gravame, dedottane l'infondatezza.

La questione

La questione giuridica sottoposta alla Corte pugliese è stata quella di stabilire se la notifica di un atto a mezzo PEC, eseguita oltre le ore 21 ma entro le ore 24, fosse da ritenere effettuata tempestivamente, vale a dire entro lo stesso giorno di sua effettuazione.

Le soluzioni giuridiche

La ricevuta di accettazione della notifica via PEC in esame risulta essere stata generata alle ore 21,55 del giorno di sua effettuazione.

Ciò nonostante, a parere della Corte di merito, la stessa è da ritenere comunque tempestiva giacché eseguita nell'ultimo giorno utile, prima delle ore 24.

Ed invero – così argomenta la Corte –, il richiamo fatto all'art. 147 c.p.c. dall'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif., nella legge n. 221/2012, è stato dettato dal legislatore unicamente nell'interesse del destinatario, per salvaguardare il suo diritto al riposo dopo le ore 21, «non avendo egli possibilità – a causa della tecnologia telematica – di impedire la consegna dopo le ore 21».

Ed allora, il limite delle ore 21 non può che intendersi stabilito per far operare la fictio del perfezionamento della notifica, per il destinatario, al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica stessa da parte del mittente. Conseguentemente, un'impugnazione, seppure spedita oltre le ore 21, può e deve essere ritenuta comunque tempestiva qualora notificata dal mittente nell'ultimo giorno utile, prima delle ore 24, seppure la spedizione oltre le 21 implichi il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, nel senso che dal giorno successivo inizia, per il destinatario, il decorso del termine a difesa.

Osservazioni

i) Sino a tempi recenti, stante l'assenza di normativa specifica, si è discusso se i disposti dell'art. 147 c.p.c., secondo cui le notificazioni non possono essere eseguite prima delle ore 7 e dopo le ore 21, dovessero ritenersi operativi anche nei casi di notificazione per via telematica oppure se all'utilizzo di tale mezzo si potesse procedere senza l'osservanza dei limiti di orario sanciti dalla suddetta disposizione.

ii) La materia è attualmente regolata dall'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif., nella legge n. 221/2012, introdotto dall'art. 45-bis, comma 2 lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif., nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui «la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

La disposizione reca due dettami: nella prima parte estende alle notificazioni telematiche le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate con le modalità tradizionali; nella seconda parte trasforma quello che nell'art. 147 c.p.c. è un divieto di compiere materialmente l'atto in un meccanismo in forza del quale la notificazione, se viene comunque eseguita, «si considera perfezionata» soltanto alle ore 7 del giorno successivo, e ciò per entrambe le parti, non avendo il legislatore distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica), con l'eventuale conseguenza dell'inammissibilità dell'atto notificato per la scadenza del termine (Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886; Cass. civ., sez. VI, ord. 22 dicembre 2017, n. 30766; Cass. civ., sez. VI, 21 marzo 2018, n. 7079; Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2018, n. 21445).

iii) Secondo l'orientamentodellagiurisprudenza di legittimità testè ricordato, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario – che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo – non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16-septies cit., giacché tale norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali.

In altri termini, deve essere esclusa violazione del principio generale di diritto vivente della scissione degli effetti delle notifiche tra notificante e destinatario della notifica giacché, in riferimento all'art. 147 c.p.c., tale principio non opera, non ricorrendo le ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato.

Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di un'attività a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali, qualora sia lo stesso notificante ad avere iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato (v., pressoché in termini, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915).

iv) La scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario è, invece, espressamente disposta, ma – secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale – ad altri fini, dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 che disciplina le facoltà di notificazione degli atti per gli avvocati.

In tal caso, sarà valevole la regola secondo cui la notifica dell'atto dovrà intendersi perfezionata, per il notificante, nel giorno in cui egli l'abbia richiesta e anteriormente alle ore 21 sia stata generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del CAD (d.P.R. n. 68/2005), mentre, per il destinatario, il perfezionamento della notifica si avrà nel momento in cui venga generata la ricevuta di avvenuta consegna (art. 6, comma 2, d.P.R. cit.).

Qualora, invece, la notifica con modalità telematiche venga richiesta dopo le ore 21 essa si perfezionerà per il notificante alle ore 7.00 del giorno successivo.

v) La soluzione data dal Giudice di legittimità non è stata condivisa, nonché – per le ragioni esposte nel precedente paragrafo – dalla sentenza in commento, dalla Corte di appello milanese.

Mentre la Corte pugliese ha agito senza por tempo in mezzo, la Corte lombarda ha ritenuto l'art. 16-septies cit. «sospetto» di incostituzionalità nella parte in cui prevede che la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e che la notificazione eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Ciò in quanto si configurerebbe sia violazione dell'art. 3 Cost., giacché situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile, sia violazione degli artt. 24 e 111 Cost., giacché, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche effettuate l'ultimo giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante (App. Milano, sez. II, 16 ottobre 2017, vedi, P. Calorio, Notifica via PEC dopo le ore 21: alla Consulta la questione di legittimità, su www.ilProcessoCivile.it).

vi) La lettura dell'art. 16-septies cit. data (come se non contenesse rinvio, per i suoi contenuti, all'art. 147 c.p.c.) dalla Corte pugliese, pur se astrattamente condivisibile, non sembra poter trarre supporti né dalla lettera né dalla ratio della norma medesima, quali ricordate nel precedente punto iii).

Al più, de iure condito e non ancora inciso da interventi della Consulta quali quelli auspicati dalla Corte lombarda, potrebbe porsi il quesito – da risolvere in senso affermativo, a parere dello scrivente – se, con riferimento alle ipotesi (sicuramente infrequenti, ma realizzabili) in cui la ricevuta di accettazione del messaggio via PEC, che sia stato trasmesso prima delle ore 21, si dovesse generare successivamente a tale scadenza per cause al di fuori della volontà del notificante e della sua sfera di controllo.

In tali ipotesi, dovrebbe ritenersi non legittimo far ricadere gli effetti negativi del ritardo del procedimento notificatorio (che necessita, per il suo completamento, dell'intervento di un soggetto terzo) sul notificante incolpevole (v., per un'applicazione in caso di ritardi dovuti all'ufficiale giudiziario, Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 3261; Cass. civ., sez. VI, ord. 12 febbraio 2018, n. 3292); fermo restando, a carico del notificante, l'onere di dare dimostrazione della propria non colpevolezza (v. App. Brescia, sez. I, 20 marzo 2017, n. 401).

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