Ricorso per cassazione: la copia notificata della sentenza impugnata non può essere prodotta dopo la scadenza del termine di legge
24 Ottobre 2018
Il caso. Nell'esaminare il ricorso proposto contro la sentenza di rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata dalla Corte d'appello di Ancona, la Cassazione ha rilevato in via preliminare l'improcedibilità del ricorso.
Deposito del ricorso. Osserva, infatti, il Collegio che parte ricorrente, dopo aver proceduto all'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, abbia provveduto al deposito della copia notificata della sentenza impugnata oltre venti giorni dopo lo stesso deposito del ricorso, in violazione del disposto di cui all'art. 369 c.p.c., ai sensi del quale, unitamente al deposito del ricorso nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, il ricorrente deve depositare, nello stesso termine, anche la copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta.
Improcedibilità. Sul punto, i Giudici richiamano quanto recentemente affermato con la pronuncia n. 21386/2017, in base alla quale, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato nei termini la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve comunque applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità.
A fronte, dunque, del riscontrato deposito della sentenza impugnata dopo lo spirare del termine di venti giorni decorrenti dall'ultima notificazione del ricorso, la Suprema Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso in esame. |