Somministrazione a termine: specifica indicazione delle esigenze dell'utilizzatore

24 Ottobre 2018

Per la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato, può essere sufficiente indicare le esigenze straordinarie connesse alla produzione (picchi produttivi)?

Per la validità del contratto di somministrazione a tempo determinato, può essere sufficiente indicare le esigenze straordinarie connesse alla produzione (picchi produttivi)?

In merito al contratto di somministrazione a tempo determinato è innanzitutto necessario richiamare la recente modifica del d.lgs. n. 81 del 2015, operata mendicante il c.d. Decreto dignità, recte artt. 1 e 2, d.l. n. 87 del 2018, legislatore ha esteso l'applicazione della nuova disciplina circa le ragioni giustificative del ricorso al contratto a tempo determinato anche ai rapporti di somministrazione, per cui sarà necessario darne indicazione nel contratto, tenuto conto che dovranno essere riferite all'organizzazione aziendale dell'utilizzatore.

L'indicazione non potrà ovviamente essere generica o tautologica, scadendo in una mera ripetizione del testo legislativo, essendo richiesta una specificità tale da consentire il controllo giudiziale sull'effettiva sussistenza delle ragioni suddette, sebbene il giudice non possa sindacarne il merito, ossia l'opportunità.

La straordinarietà delle esigenze alla base della somministrazione non è, sic et simpliciter, sinonimo anche di temporaneità, anch'essa richiesta al fine di un legittimo ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato.

Si segnala che, relativamente ai picchi produttivi, il legislatore richiede oggi anche che essi siano significativi e non programmabili. V., in merito alla necessaria specificità, Cass. n. 23619 del 2018.

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