Deposito telematico della sentenza: per la decorrenza del termine «lungo» di impugnazione occorre la pubblicazione

Redazione scientifica
25 Ottobre 2018

Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Il caso. La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione avanzata dall'appellante nei confronti di una s.r.l., assumendo la tardività dell'appello dato che il giudice del tribunale aveva provveduto l'8 gennaio al deposito della sentenza a mezzo di scritturazione elettronica e solo successivamente, il 18 gennaio, era avvenuta la pubblicazione, che restava ininfluente sul computo del termine lungo previsto per l'appello.

Contro tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione.

Deposito e pubblicazione della sentenza… Il Collegio ricorda come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.

decorrenza del termine «lungo» per impugnare. Perciò, nel caso in cui tali momenti risultino scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Deposito telematico. L'invio telematico, osservano i Giudici, viene a sostituire la consegna della minuta della sentenza nella cancelleria, e quindi «ha il medesimo valore che il deposito della minuta, equivale cioè a certificare l'esistenza della sentenza, rendendola così immodificabile, ma non a renderla pubblica».

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'8 gennaio il giudice si spogliò della sentenza con la trasmissione alla cancelleria, ma tale trasmissione non integra la pubblicazione della decisione, poiché quest'ultima si ha solo con l'attestazione del cancelliere.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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