Danneggiato deceduto in pendenza di giudizio: nessuna riduzione del quantum se ha superato l’aspettativa di vita media

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2018

Il punto base delle Tabelle milanesi, impiegate nella liquidazione del danno non patrimoniale, già comprende le ridotte aspettative di vita del soggetto: nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata se il danneggiato ha superato l'aspettativa di vita media.

IL CASO Un uomo si rivolge al Tribunale di Macerata per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale; il giudice, ritenendo il convenuto responsabile in via esclusiva nella causazione del sinistro, lo condanna, in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore. L'erede del danneggiato, deceduto nel corso del giudizio, si rivolge alla Corte d'appello denunziando l'erronea quantificazione del risarcimento, avendo il Tribunale ritenuto che il sinistro avesse comportato un mero peggioramento delle condizioni di salute dell'uomo, compromesse dalla sua anzianità. L'assicurazione del responsabile propone anch'essa appello, in via incidentale, ritenendo erronea l'attribuzione in via esclusiva della responsabilità in capo al proprio assicurato. La Corte territoriale rigetta l'appello dell'erede e riduce il quantum risarcitorio, attribuendo efficacia causale concorrente nella determinazione del danno alle accertate patologie preesistenti dell'uomo, anche per la sua età all'epoca del sinistro. Oltre alla riduzione del danno non patrimoniale, la Corte d'appello opera una ulteriore riduzione di un quarto dell'importo stabilito a titolo risarcitorio in considerazione del fatto che il danneggiato era deceduto in corso di giudizio. L'erede chiede dunque la cassazione della sentenza.

CAUSE TIPICHE DI FORTUITO Il ricorrente dichiara che l'età avanzata non possa essere considerata una concausa del danno ma la Suprema Corte ricorda invece che, tra le cause tipiche di caso fortuito, già nel 2014 (Cass. civ. n. 24204/2014) fosse stata inclusa anche la pregressa situazione patologica del danneggiato, idonea quindi a diventare concausa del danno e a diminuire il quantum risarcitorio.

RIDUZIONE DEL QUANTUM Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. per aver la Corte territoriale ridotto l'importo risarcitorio in considerazione dell'avvenuto decesso del danneggiato in pendenza di giudizio.

DURATA EFFETTIVA DI VITA La Cassazione ricorda che, secondo la propria giurisprudenza costante, «in ipotesi di morte del danneggiato in pendenza di giudizio e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva della vita dello stesso» (ex multis, Cass. civ. n. 679/2016).

PUNTO BASE OMNICOMPRENSIVO Nella fattispecie concreta, però, tale principio non è applicabile poiché finalizzato a rapportare la liquidazione del danno all'effettiva durata di vita del danneggiato, rispetto al parametro convenzionale dell'aspettativa di vita media, ed interverrebbe solo nel caso in cui il danneggiato fosse deceduto in età precoce rispetto all'aspettativa di vita media. L'uomo è invece deceduto ad un'età di 96 anni, ben superiore alle aspettative probabilistiche di durata di vita media. Il punto base delle Tabelle milanesi, impiegate nella liquidazione del danno non patrimoniale, già comprende le ridotte aspettative di vita del soggetto. La Cassazione ritiene dunque che il risarcimento aveva subito un'erronea ulteriore riduzione in sede di appello.

La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso e rinvia gli atti alla corte d'Appello, che dovrà stabilire il quantum risarcitorio.

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