Inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione

Redazione scientifica
26 Ottobre 2018

Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt. 615, comma 2, e dagli artt. 617, comma 2, e 618, nonché dall'art. 619 c.p.c., non può essere ritenuta meramente facoltativa.

Il caso. Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, lamentando il fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata avanzata direttamente in sede di merito, al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 617, comma 2 e 618 c.p.c..

Fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell'esecuzione… Tale irregolarità era stata eccepita dalla società opposta, ma il giudice del merito aveva respinto l'eccezione affermando che la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione non è indefettibile ma è prevista nell'interesse della sola parte opponente, onde consentire a quest'ultima di richiedere al giudice dell'esecuzione l'emissione di provvedimenti cautelari, con la conseguenza che, laddove l'opponente non intenda avanzare tali richieste, essa potrebbe anche non avere luogo.

…è necessaria ed inderogabile. Il Collegio, non condividendo tale assunto, ha affermato quanto segue: «La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»; «l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo; la nullità resta sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione del giudice, diverso da quello dell'esecuzione, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, in cui l'opponente richieda di procedersi in tal senso; resta fermo peraltro che laddove il mancato tempestivo inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, e che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo».

In applicazione dei richiamati principi di diritto, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza che ha accolto l'opposizione, perché la relativa domanda di merito a cognizione piena non poteva essere proposta.

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