Responsabilità medica e liquidazione del danno differenziale
26 Ottobre 2018
In tema di responsabilità medica, deve essere accolta la domanda del danneggiato volta a riformare la sentenza di primo grado per inadeguatezza dell'applicazione delle Tabelle di Milano nel calcolo della liquidazione del danno differenziale; deve, infatti, riconoscersi la necessità di utilizzare il criterio della previa quantificazione della somma spettante per il pregiudizio complessivamente patito, cui detrarre l'importo che, in virtù delle tabelle, era corrispondente alle lesioni dovute a situazioni pregresse, non imputabili alla colpa medica. |