Al recesso dell’ente pubblico dalla società partecipata non si applica l’art. 2437-ter c.c.

La Redazione
26 Ottobre 2018

Alle dismissioni ex lege di partecipazioni di enti pubblici, ex artt. 3, comma 27 e ss., l. n. 244/2007 e 1, commi 569 e 569-bis, l. n. 147/2013, non si applica il procedimento volto alla determinazione del valore della quota a mezzo di arbitratore, di cui all'art. 2437-ter, comma 6, c.c.

Alle dismissioni ex lege di partecipazioni di enti pubblici, ex artt. 3, comma 27 e ss., l. n. 244/2007 e 1, commi 569 e 569-bis, l. n. 147/2013, non si applica il procedimento volto alla determinazione del valore della quota a mezzo di arbitratore, di cui all'art. 2437-ter, comma 6, c.c.: tale procedimento, infatti, mal si attaglia alle esigenze pubblicistiche sottese alla fattispecie speciale di recesso, fortemente caratterizzata in senso pubblicistico ed autoritativo.

Il recesso dell'ente pubblico dalla società partecipata e il recesso disciplinato dagli artt. 2437 ss. c.c. sono identici “quoad effectum”, poiché l'effetto di entrambi è costituito dalla cessazione del rapporto tra il socio e la società partecipata e dall'insorgere del connesso diritto del socio alla liquidazione della partecipazione, ma non lo sono sia con riguardo a rilevanti caratteristiche della fattispecie legittimante, sia con riferimento alla posizione giuridica che si forma in capo all'ente pubblico / socio “recedente.

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