Al via la nuova definizione agevolata delle controversie tributarie
26 Ottobre 2018
Come noto, uno dei pilastri della cd. “pace fiscale” disciplinata dal nuovo D.L. 119/2018, è la procedura che consente di chiudere le controversie con il Fisco prevista dall'art. 6. Vediamo nel dettaglio la disciplina della nuova definizione agevolata. Ambito oggettivo La procedura consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto, “sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute”. Sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.
Ambito soggettivo La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Domande Le domande vanno presentate per ciascuna controversia autonoma entro il 31 maggio 2019. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Determinazione del dovuto Ai fini della definizione è previsto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale "Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in
In caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al
Dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli versati ai fini della definizione agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione. I restanti importi dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017 resteranno quindi dovuti nell'ambito della definizione delle liti. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.
Pagamento del dovuto Il pagamento degli importi dovuti può avvenire in un'unica soluzione al 31 maggio 2019, ovvero, nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. n. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali, di cui la prima scade il 31 maggio 2019. Il termine di pagamento delle rate successive scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, sono applicati gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione. Se non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Rottamazione cartelle Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato D.L. n. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
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