Al via la nuova definizione agevolata delle controversie tributarie

La Redazione
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26 Ottobre 2018

Uno dei pilastri della cd. “pace fiscale” disciplinata dal nuovo D.L. 119/2018 è la procedura che consente di chiudere le controversie con il Fisco prevista dall'art. 6. pagando tutto o parte del valore della controversia.

Come noto, uno dei pilastri della cd. “pace fiscale” disciplinata dal nuovo D.L. 119/2018, è la procedura che consente di chiudere le controversie con il Fisco prevista dall'art. 6.

Vediamo nel dettaglio la disciplina della nuova definizione agevolata.

Ambito oggettivo

La procedura consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto, “sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute”. Sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

Ambito soggettivo

La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Domande

Le domande vanno presentate per ciascuna controversia autonoma entro il 31 maggio 2019. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Determinazione del dovuto

Ai fini della definizione è previsto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale "Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in

giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. L'importo è, tuttavia, ridotto in misura pari a:

  • 50% se l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018;
  • 80% se l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nella pronuncia di secondo grado.

In caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al

tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella prevista dal Decreto Fiscale. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità sopradescritte.

Dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli versati ai fini della definizione agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione. I restanti importi dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017 resteranno quindi dovuti nell'ambito della definizione delle liti. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.

Pagamento del dovuto

Il pagamento degli importi dovuti può avvenire in un'unica soluzione al 31 maggio 2019, ovvero, nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. n. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali, di cui la prima scade il 31 maggio 2019. Il termine di pagamento delle rate successive scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, sono applicati gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione. Se non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rottamazione cartelle

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato D.L. n. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.