Improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di attestazione di conformità della sentenza: spese compensate
29 Ottobre 2018
Il caso. Con ordinanza n. 30622/2017 veniva rimessa la Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di particolare importanza relative alle modalità di assolvimento dell'onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica, ai fini del corretto adempimento dell'onere di produzione stabilito dall'art. 369, comma 2, c.p.c.. Con successivo provvedimento, gli atti del ricorso sono stati restituiti alla sezione, in ragione della successiva pronuncia (n. 30765/2017), nella particolare composizione prevista dal par. 41.2 delle tabelle della Corte, nella quale la materia è stata indagata con enunciazione del relativo principio di diritto. i ricorrenti hanno depositato istanza di rimessione in termini, in relazione al deposito degli atti necessari per assolvere l'adempimento di cui all'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c..
Il Collegio ha ritenuto di dover esaminare preliminarmente la questione, per la quale si impone il rilievo d'ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso.
Procedibilità del ricorso. Al riguardo, l'istanza di rimessione in termini depositata dal ricorrente è stata disattesa. Infatti, con l'arresto richiamato nel provvedimento di rimessione del Presidente (Cass. civ., n. 30765/2017) è stato affermato che «ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della l. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio».
Nel caso in esame, rilevano i Giudici, non è stata tempestivamente prodotta l'attestazione di conformità, corredata da sottoscrizione autografa, dei documenti informatici comprovanti la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata; né sono state rinvenute produzioni della parte controricorrente idonee a sanare, ai fini della procedibilità del ricorso, tale omissione.
Compensazione spese di lite. La Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità in quanto l'orientamento sul quale si fonda la decisione è successivo al deposito del ricorso. |