Mancata trascrizione dell'atto di alienazione di un bene del fondo patrimoniale e pignoramento del creditore ipotecario
29 Ottobre 2018
Massima
In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile formalmente soggetto a vincolo derivante da fondo patrimoniale, ma nel frattempo alienato con atto notarile non ancora trascritto, deve ritenersi che dall'atto dispositivo derivano sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell'immobile dal fondo patrimoniale era stato conferito), sia sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), per cui eventuali conflitti tra il terzo acquirente e il creditore dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre nei rapporti tra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell'atto nei registri immobiliari. Il caso
Fatto confluire un bene immobile all'interno di un fondo patrimoniale, i coniugi titolari dello stesso, cedettero successivamente la proprietà del bene ad un terzo. Prima che l'atto notarile di compravendita fosse trascritto, sull'immobile fu iscritta ipoteca giudiziale da parte di una Banca, creditrice dei coniugi. Adita la Suprema Corte di cassazione, questa cassò, per violazione del litisconsorzio necessario, la sentenza che aveva respinto l'opposizione, ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo acquirente in conseguenza dell'avvio dell'azione esecutiva. Nel giudizio di rinvio, il giudice di primo grado accolse l'opposizione di terzo con decisione, peraltro, confermata dalla Corte d'appello che rigettò l'impugnazione della creditrice. La Banca, dunque, propose un secondo ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello. La questione
Alla Corte viene chiesto di chiarire se al creditore ipotecario possa essere opposta l'inclusione dell'immobile nel fondo patrimoniale qualora, in data anteriore all'iscrizione dell'ipoteca, il bene sia stato alienato a terzi, sebbene tale alienazione non sia stata ancora trascritta. Le soluzioni giuridiche
Chiarita, in primo luogo, l'incontrovertibilità (per intervenuto giudicato) del capo di sentenza statuente l'inopponibilità al creditore ipotecario della vendita dell'immobile, essendo la relativa trascrizione intervenuta in data posteriore all'iscrizione dell'ipoteca, la Corte afferma che la questione dell'opponibilità al creditore ipotecario dei vincoli nascenti dall'istituzione del fondo patrimoniale, non va risolta attraverso il criterio dell'anteriorità o posteriorità della trascrizione dell'atto di compravendita, volto alla risoluzione di conflitti tra il creditore ipotecario e i terzi acquirenti, ma attraverso il coordinamento del principio consensualistico ex art. 1326 c.c. con la funzione dichiarativa, volta alla tutela del terzo, della trascrizione. Attraverso detto coordinamento si ottiene il principio a mente del quale gli effetti dell'atto di alienazione stipulato inter alios pregiudizievoli al terzo sono a lui opponibili solo dopo la trascrizione dell'atto, ma ciò non esclude che il terzo non possa avvalersi degli effetti di quell'atto laddove, al contrario, siano ad esso favorevoli. Per i Giudici ciò è quanto accaduto nel caso di specie, avendo l'atto di alienazione prodotto effetti favorevoli, quali la fuoriuscita dell'immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito, oltre che effetti sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori). In una simile circostanza, mentre il conflitto fra terzo acquirente e creditore dell'alienante va risolto secondo il criterio della priorità della trascrizione (correttamente applicato dalla Corte d'appello nel capo della sentenza non impugnato), nei rapporti fra venditori e creditore i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell'atto nei registri immobiliari. Osservazioni
Come è noto, per effetto della costituzione del fondo patrimoniale, determinati beni vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. L'istituto comporta la nascita di un vincolo di separazione che, derogando alla disciplina di cui all'art. 2740 c.c., rende i beni oggetto del vincolo non aggredibili da parte dei creditori del singolo coniuge, ai quali è vietata l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, ex art. 170 c.c.. In via di estrema sintesi, la costituzione del fondo patrimoniale, destinando i beni oggetto dell'atto alle esigenze familiari, ritenute dall'ordinamento meritevoli di tutela, e separando tali beni dal restante patrimonio dei coniugi, determina una limitazione di responsabilità; ne segue che, ai creditori del singolo coniuge, è concessa l'esecuzione sui beni del fondo o sui loro frutti, soltanto laddove la causa dell'obbligazione sia strettamente legata ai bisogni della famiglia. Ulteriore principio cardine del nostro ordinamento è che la trascrizione ha, salvo alcune sporadiche eccezioni, una mera funzione dichiarativa, il che impedisce che la trascrizione sia in grado di incidere sulla produzione degli effetti del contratto, in quanto questo, in virtù del principio consensualistico, si perfeziona al momento della prestazione del consenso. L'art. 1376 c.c., infatti, stabilisce chiaramente che, a differenza del sistema tedesco che vuole la trascrizione come costitutiva degli effetti del contratto, il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o di altro diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso legittimamente manifestato. Dunque, il contratto risulta, già prima dell'intervento della trascrizione, idoneo a produrre il suo effetto traslativo. La funzione della trascrizione è, allora, solo quella di dirimere eventuali conflitti con creditori e terzi aventi causa. Di qui il principio della prevalenza del primo trascrivente che vuole che, in presenza di più acquirenti, il primo a trascrivere l'atto traslativo della proprietà di bene immobile, così come per gli altri atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c., sia colui che si aggiudica la titolarità del diritto. Fisiologica conseguenza della trascrizione risulta essere l'opponibilità dell'atto trascritto rispetto agli altri atti soggetti a iscrizione o trascrizione. Fatte queste premesse di carattere generale, per poter valutare la decisione in epigrafe, occorre tener presente la distinzione che deve intercorrere tra il fondo patrimoniale in quanto convenzione matrimoniale, che risulta essere la manifestazione della volontà dei coniugi di imporre il vincolo di destinazione su determinati beni, e l'individuazione di questi. Il fondo patrimoniale, in quanto convenzione, è sottoposto alle forme pubblicitarie previste dagli artt. 162 e ss. c.c. e, quindi, deve essere stipulato nella forma ad substantiam di atto pubblico, i cui estremi, perché la convenzione sia opponibile ai terzi, devono essere annotati a margine dell'atto di matrimonio. Secondo la teoria del cd. “doppio binario”, sostenuta da autorevole dottrina, invece, l'atto di individuazione del bene vincolato deve sottostare al regime pubblicitario per esso previsto dal codice. In questo senso, mentre l'annotazione consente di rendere opponibile a terzi la convenzione, solo la trascrizione rende opponibile agli stessi il vincolo sui singoli beni assoggettati a questo specifico regime pubblicitario. Dunque, l'atto di individuazione della destinazione del bene immobile, non potrà che essere sottoposto a obbligatoria trascrizione, da cui, come naturale conseguenza, deriverà l'opponibilità a terzi del vincolo. Inoltre, non si può non tener conto dell'analogia intercorrente tra la fattispecie del fondo patrimoniale e quella dei patrimoni separati nelle s.p.a.. L'art. 2447-quinquies c.c., al secondo comma, nell'affermare che la disposizione che prevede la non aggredibilità del patrimonio destinato allo specifico affare non è applicabile qualora la destinazione imposta su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri non sia stata trascritta, statuisce, indirettamente, che risulta necessario un secondo binario, quello della trascrizione, per rendere il vincolo opponibile a terzi. Stesso regime deve ritenersi applicabile nel caso di modificazione del fondo, laddove, quindi, i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale. A questo punto bisogna stabilire se l'alienazione di un singolo bene e, dunque, l'estromissione di un singolo bene dal fondo, possa ritenersi una modificazione dello stesso. Benché possa essere considerato come scioglimento parziale del fondo, nulla osta a ritenere l'atto di alienazione un atto di modificazione dell'oggetto del fondo. Dunque, trattandosi, nel caso in specie, di un atto di modificazione avente ad oggetto un bene immobile, perché possa essere considerato opponibile a terzi risulta necessaria tanto l'annotazione quanto la trascrizione. Se ciò è vero, il fondo patrimoniale era da considerare opponibile alla Banca creditrice e, dunque, non era facoltà di quest'ultima iscrivere ipoteca su un bene vincolato per un credito non immediatamente e direttamente inerente ai bisogni familiari. In secondo luogo, se la trascrizione svolge una funzione di tutela del terzo, non può non esercitarla nei confronti di tutti i terzi. Infatti, se attraverso la prevalenza del principio consensualistico, la Suprema Corte ha potuto ritenere, per la Banca, favorevole l'uscita del bene dal fondo patrimoniale, lo stesso non può dirsi rispetto ai creditori del fondo stesso, i quali, in virtù della pubblicità dichiarativa della trascrizione, restavano formalmente a conoscenza della continuità dell'appartenenza dell'immobile al fondo, fino all'intervento di una successiva trascrizione. Si ritiene, in conclusione, che i Supremi Giudici avrebbero dovuto adoperare un bilanciamento degli interessi in gioco, prendendo in considerazione non solo i creditori dei coniugi, ma anche quelli del fondo patrimoniale.
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