Benefici per assunzione lavoratori in mobilità e art. 2112, c.c.
29 Ottobre 2018
L'assunzione di lavoratori licenziati in mobilità, con i benefici contributivi conseguenti, è incompatibile con il trasferimento di azienda dall'impresa che ha proceduto ai licenziamenti a quella che ha assunto i lavoratori?
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 8, l. n. 223 del 1991, il datore che assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori iscritti nella lista di mobilità ha diritto, per un determinato periodo di tempo, a dei benefici fiscali.
Difficilmente tale previsione normativa può ritenersi compatibile con un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112, c.c., non comporta il licenziamento dei dipendenti del cedente, bensì la continuazione del rapporto di lavoro presso il cessionario.
Si ricordi infatti che il fine perseguito mediante le agevolazioni è quello di favorire l'occupazione di quei lavoratori che, in quanto in lista di mobilità, siano al momento esclusi dal mercato del lavoro, con conseguente incompatibilità rispetto all'obbligo di assunzione ex art. 2112, comma 1, c.c.
Dovrà quindi escludersi la possibilità di godere dei suddetti benefici qualora, pur con diverso titolare, persista il medesimo complesso produttivo che ha collocato in mobilità i lavoratori. Cfr. Cass. n. 26836 del 2018. |