Le condotte postume del terzo non integrano concorso nella bancarotta
30 Ottobre 2018
Un comportamento postumo del terzo extraneus non è idoneo a configurare il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dall'intraneus. Lo afferma la Cassazione, V Sezione Penale, nella sentenza n. 49499 depositata il 29 ottobre. Il caso. Un professionista veniva condannato, quale terzo extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta e documentale, commesso dall'amministratore di una società, per aver posto in essere condotte allo scopo di ritardare il fallimento e garantire così l'impunità dell'imprenditrice. La condanna veniva confermata in secondo grado e l'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Il concorso del terzo nella bancarotta. Il motivo di ricorso evidenzia che le condotte del professionista sono state commesse in un periodo successivo rispetto alle condotte distrattive dell'amministratore. La S.C. valorizza proprio questo elemento temporale per escludere il concorso. Il concorso, infatti, può sussistere quando la condotta del terzo sia antecedente o almeno concomitante a quella distrattiva dell'imprenditore fallito, ma non quando, come nel caso di specie, il comportamento del terzo sia intervenuto successivamente alla condotta distrattiva, già conclusasi. La circostanza che la condotta dell'extraneus si collochi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ed abbia lo scopo di rendere irreversibili gli effetti di un atto distrattivo, non consente di ritenere sussistente la fattispecie concorsuale, che non è configurabile in ragione del già avvenuto esaurimento dell'atto distrattivo dell'intraneus. A meno che non venga provato che l'atto del terzo sia stato posto in essere previo concerto anteriore allo stesso atto antidoveroso dell'intraneus, quando cioè si possa validamente supporre l'esistenza di un piano complessivo preordinato. |