Nomina e revoca dell'amministratore di condominio: non c'è pronuncia sulla spese

Redazione scientifica
30 Ottobre 2018

Se il giudice della volontaria giurisdizione si è legittimamente astenuto dal regolare le spese del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di condominio, dando atto che non ne sussistono i presupposti, il relativo provvedimento non è suscettibile di essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Il caso. Il tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto dal condominio avverso il provvedimento monocratico di nomina dell'amministratore e rilevava non sussistevano i presupposti per provvedere sulle spese.

Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Nomina e revoca dell'amministratore di condominio. Il Collegio ricorda come già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20957/2004, avevano chiarito come debba qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione formulato, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la Corte d'appello provvede sul reclamo nei confronti del decreto del tribunale in tema di nomina (o revoca) dell'amministratore di condominio, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide. Viceversa, deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione, contenuta nello stesso provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento, la quale ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato.

Non c'è pronuncia sulle spese. Alla luce di queste considerazioni, discende che allorquando il giudice della volontaria giurisdizione si sia legittimamente astenuto dal regolare le spese di siffatto procedimento, dando atto che non ne sussistono i presupposti, come avvenuto nel casi di specie, il relativo provvedimento non è suscettibile di essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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