Solo in caso di oggettiva impossibilità di individuazione della norma è possibile invocare l'incertezza normativa

La Redazione
30 Ottobre 2018

L'incertezza normativa oggettiva, che giustifichi l'esenzione del contribuente dalla responsabilità, richiede l'inevitabilità di tale condizione, «tale da consistere in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, di individuare la norma giuridica in cui sussumere il caso di specie».

L'incertezza normativa oggettiva, che giustifichi l'esenzione del contribuente dalla responsabilità, richiede l'inevitabilità di tale condizione, «tale da consistere in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, di individuare la norma giuridica in cui sussumere il caso di specie». Così i Supremi Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 22 ottobre 2018 n. 26582.

Nel caso in esame, un Comune ricorreva contro una società S.r.l., la quale aveva ricevuto tre avvisi di accertamento in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008 per ICI. La CTP aveva accolto le doglianze della società, limitatamente all'irrogazione delle sanzioni. La CTR aveva ritenuto che la disapplicazione delle sanzioni avesse trovato giustificazione nella sussistenza di «obiettive oscillazioni ed incertezze interpretative nel triennio in contestazione, che sarebbero state risolte solo dalla pronuncia del 5 ottobre 2008 n. 24924, che aveva chiarito che la registrazione all'ufficio del catasto del fabbricato, anche quando si tratti di immobili di nuova costruzione, è condizione sufficiente perché realizzi il suo assoggettamento all'ICI, indipendentemente dal requisito dell'abitabilità».

Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame non si poteva invocare l'incertezza normativa, tanto più che per ciascuna delle annualità oggetto di contestazione si era in presenza di un totale omesso versamento dell'ICI dovuta in relazione ad un complesso edilizio. Inutile, dunque, il ricorso della società che lamentava la mancanza del requisito dell'abitabilità dell'immobile.

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