Debiti erariali: la legittimazione dell’agente per la riscossione nel concordato

La Redazione
31 Ottobre 2018

La legittimazione dell'agente per la riscossione a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura concorsuale non esclude la legittimazione dell'Amministrazione finanziaria che conserva la titolarità del credito azionato...

La legittimazione dell'agente per la riscossione a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura concorsuale non esclude la legittimazione dell'Amministrazione finanziaria che conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di farlo valere direttamente nell'ambito della procedura concorsuale.

Tale facoltà deve comunque fondarsi su titolo, quali ad esempio: titoli erariali, fogli prenotati a debito, sentenze tributaria di rigetto dei ricorsi del contribuente.

Una volta rimossi i ruoli straordinari atti a legittimare l'esecuzione da parte dell'Agente per la riscossione, la pretesa creditoria dell'Amministrazione si fonda su avvisi di accertamento oggetto di impugnazione innanzi alla giustizia tributaria che ha accolto i ricorsi entrando nel merito della loro fondatezza.

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