Esclusa la responsabilità del condominio se l'infiltrazione deriva dalla diramazione che va nel singolo appartamento

Redazione scientifica
31 Ottobre 2018

In tema di infiltrazioni, la presunzione di condominio non va estesa a quella parte dell'impianto idrico che si trova nell'immobile del singolo e di conseguenza nemmeno ai tubi che portano acqua nelle altre unità.

I condomini Tizio e Caia, a causa delle infiltrazioni prodotte nel proprio appartamento, avevano proposto domanda di risarcimento del danno contro Sempronia, proprietaria dell'appartamento sovrastante. Costituendosi in giudizio, tuttavia, la convenuta si era difesa affermando che la responsabilità era del condominio. Nei giudizi di merito, sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano accolto la domanda della convenuta. Difatti, a parere dei giudici, il punto di rottura dell'impianto si trovava all'interno dell'appartamento di Sempronia; tuttavia, in mancanza di elementi tecnici diversi, tale punto era da considerarsi situato sulla parte di impianto di proprietà condominiale. Avverso tale pronuncia, il condominio ha proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione del combinato disposto degli art. 1117 n. 3 e 2051 c.c.

Secondo la Corte di legittimità, dall'accertamento operato dal giudice di merito, risultava che le infiltrazioni nell'appartamento degli attori erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina di Sermpronia. Di conseguenza, sulla base di queste premesse, la conclusione dei giudici di responsabilità del condominio per i danni subiti dagli attori non era corretta. Invero, a parere della Suprema Corte, per individuare la “diramazione degli impianti”, il solo l'art. 1117 c.c. non è sufficiente e necessita di esser interpretato in uno con l'art. 2051 c.c. Sulla base di tale ragionamento, la Corte ha evidenziato che la presunzione di condominialità dell'impianto idrico di un immobile non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso, ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua agli altri condomini.

Per le suesposte ragioni, la Corte ha accolto il ricorso del condominio e ha cassato la pronuncia con rinvio ad altra Corte d'appello.

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