Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione

Redazione scientifica
02 Novembre 2018

In tema di ingiunzione in materia civile, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa…

In tema di ingiunzione in materia civile, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata. Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato: - dall'art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile; - dall'art. 656 c.p.c. che prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell'art. 404 comma 2).

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