Chiarimenti dalle Entrate su transfer pricing
05 Novembre 2018
Con la Risposta n. 60/E pubblicata lo scorso 2 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla soggezione ad IVA degli aggiustamenti da transfer pricing. In particolare, è stato chiarito che non sono rilevanti ai fini IVA i contributi riconosciuti da una società del gruppo società del gruppo a favore di una consorella, che non integrano un corrispettivo versato per un'obbligazione di fare, non fare o permettere.
Il caso Protagonista del caso di specie è un Gruppo multinazionale che sta implementando un nuovo piano di sviluppo integrato, volto alla realizzazione congiunta di prodotti e di piattaforme necessarie alla produzione e alla commercializzazione di beni con marchio X. Tale marchio appartiene a una società extracomunitaria (Beta) che ha stipulato con l'istante, una società del gruppo (Alfa), un contratto infragruppo (Accordo), in base al quale si obbliga ad operare come contract assembler ai fini della realizzazione dei prodotti X, mettendo le attrezzature di sua proprietà a disposizione della consociata Gamma (società di diritto italiano che opera, invece, come contract manufacturer). I beni X, prodotti dalla società Gamma, sono acquistati dalla società Alfa ad un prezzo in linea con la policy adottata dal Gruppo in tema di prezzi di trasferimento, in coerenza con il criterio di libera concorrenza (il c.d. "Arm's length"). Successivamente gli stessi sono commercializzati, per il tramite della società Beta, nel mercato Nordamericano e del Resto del Mondo nonché, per il tramite della società Delta, nei mercati europeo, mediorientale ed africano (c.d. mercato EMEA). In ossequio al modello di transfer pricing seguito dal Gruppo, l'Accordo prevede che, qualora la marginalità consuntivata da Alfa in un determinato anno ricada al di fuori dell'intervallo interquartile di riferimento, debbano essere effettuati specifici "aggiustamenti" ("adjustments"), che permettano comunque di rispettare il citato criterio di libera concorrenza. Per effetto di ciò, la società Beta s'impegna a riconoscere, ove necessario, l'erogazione di un contributo a favore della società Alfa ogni qualvolta quest'ultima incorra in perdite operative, come quelle scaturenti dalle attività svolte e dagli ingenti costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature impiegate nel ciclo produttivo. Da qui il quesito posto alle Entrate: il contributo eventualmente riconosciuto dalla società Beta ad Alfa, in caso di scostamento tra il profitto da quest'ultima realizzato e quello determinato secondo il criterio di libera concorrenza, può considerarsi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 633/1972?
La Risposta delle Entrate A fronte del caso prospettato l'Amministrazione finanziaria svolge una prima verifica: controlla se la corresponsione di contributi/aggiustamenti, da parte della società Beta in favore di Alfa, integri un corrispettivo versato per un'obbligazione di fare, non fare o permettere, rilevante ai fini IVA. Appurato che “non sarebbe ravvisabile alcun vincolo di corrispettività tra i contributi eventualmente erogati dalla società Beta a favore della società Alfa ed alcuna obbligazione di fare, non fare o permettere da parte di quest'ultima”, e, dunque, esclusa la configurabilità di un'autonoma prestazione di servizi imponibile, l'Agenzia, prima di escludere che i contributi in questione ricadono nel campo di applicazione IVA, effettua una seconda verifica volta ad appurare se tali somme possano essere considerate come variazioni (in aumento o in diminuzione) dei corrispettivi relativi alle cessioni dei beni X e, quindi, della base imponibile IVA delle transazioni effettuate tra le consociate Alfa e Beta. Nello specifico, va ad appurare l'esistenza di un collegamento diretto tra le somme e le cessioni che non riscontra nel caso di specie. “Con riferimento al caso di specie – si legge nella Risposta in commento - dall'Accordo tra Alfa e Beta non sembra ricavarsi un legame diretto tra i predetti contributi/aggiustamenti corrisposti tra le parti e le singole cessioni di beni X effettuate tra le medesime. Conseguentemente, gli importi di cui trattasi devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni”. |