Il ferimento dell’animale d’affezione non è danno esistenziale consequenziale

Redazione Scientifica
05 Novembre 2018

La perdita, a seguito di un fatto illecito, dell'animale di affezione non è risarcibile. Non è infatti qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla qualità della vita.

IL CASO Un cane riporta molteplici ferite a seguito dell'investimento da parte di un'automobile. Il Giudice di pace riconosce al padrone del quadrupede un cospicuo importo a titolo di risarcimento per i danni da lui subiti in seguito al sinistro. La corte d'appello riforma la pronuncia di primo grado, ridimensionando l'importo, motivando tale scelta con il rilievo che il padrone del cane non aveva fornito alcuna prova del fatto che anch'egli fosse rimasto vittima dell'investimento. Pertanto, unico danno risarcibile poteva essere il costo sostenuto per le cure del cane: irrisarcibile era invece il danno non patrimoniale lamentato dal padrone. Il padrone del cane ricorre per la Cassazione della sentenza.

FERIMENTO DELL'ANIMALE In particolare, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in combinato con gli artt. 2 e 13 Cost., per avere il Giudice di merito negato la risarcibilità del danno derivante dal ferimento dell'animale d'affezione, considerandola invece legittima.

NESSUN DANNO ESISTENZIALE La Suprema Corte dichiara tale motivo inammissibile. Correttamente la Corte territoriale aveva dichiarato l'irrisarcibilità del danno uniformandosi all'orientamento conforme della stessa corte di legittimità: la perdita, a seguito di un fatto illecito, dell'animale di affezione non è risarcibile. Non è infatti qualificabile come danno esistenziale consequenziale «alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla qualità della vita» (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007 n. 14846)

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