L'avvocato può chiedere al cliente un compenso superiore a quello liquidato in sentenza

05 Novembre 2018

Il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito di procedimento monitorio o dal procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 l. n. 794/1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da pare del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono.

Il caso. Un cliente impugnava il decreto ingiuntivo con il quale il tribunale territorialmente competente, su richiesta dell'avvocato, gli aveva ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di compensi per prestazioni professionali (attività giudiziale di assistenza, rappresentanza e difesa) nell'ambito di un procedimento di impugnazione. A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva che la somma richiesta con l'azione monitoria era superiore a quella liquidata in sentenza dal Collegio di Appello.

Si costituiva il professionista sostenendo che la liquidazione fatta in sentenza non era vincolante, né impediva che l'avvocato chiedesse un compenso maggiore rispetto a quello liquidato dai magistrati, dovendosi ritenere che la liquidazione operata dal giudice attiene ai rapporti tra le parti ma non vincola la determinazione del compenso professionale nei rapporti tra avvocato e cliente, con determinazione del compenso supportata, come nella specie, dal parere del Consiglio dell'Ordine.

Il tribunale adito accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo dichiarando non dovute dall'opponente le somme alla stessa richieste dal professionista e compensava le spese del giudizio.

Il professionista proponeva ricorso per la cassazione dell'ordinanza resa dal tribunale.

Compenso. I Supremi Giudici hanno ritenuto fondati ambedue i motivi di ricorso proposti dal professionista il quale lamentava falsa applicazione e violazione di norme di legge, richiamando il consolidato e orientamento della giurisprudenza della stessa Corte la quale enuncia l'incontrastato principio secondo cui la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali). La stessa esistenza di distinte previsioni normative per la determinazione dei compensi nei riguardi del cliente – ancorchè vi sia stata la pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la relativa controversia – unicamente comprova che l'ammontare delle somme dallo stesso cliente dovute, può essere diverso rispetto a quello formante oggetto della suddetta pronuncia, per cui tra le due liquidazioni può esservi corrispondenza. Ciò è, d'altra parte, confermato dalle deliberazioni dei Consigli Nazionali Forensi in base ai quali – come risulta dalla tariffa approvata con il d.m. n. 55/2014 (articoli 5 e 6) – nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo, tra l'altro, ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, nonché al valore effettivo della controversia quando esso risulti, manifestamente, diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Le dette disposizioni integrano una norma di favore del professionista e, al riguardo, sempre la giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di precisare che la differenza in questione è legata al diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente riposa nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità.

Concludendo. Alla luce di quanto innanzi i Giudici concludono affermando che, d'altra parte, l'eventuale errore contenuto nella pronuncia che, nella specie, non ha liquidato gli onorari nel rispetto dei minimi tariffari, non può di certo ricadere sul professionista se la parte non ha inteso impugnare il provvedimento sulle spese.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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