Sentenza CGUE: "l'Italia recuperi l'ICI non versata dalla Chiesa"
06 Novembre 2018
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea quest'oggi ha pronunciato una sentenza storica, con la quale ha annullato la decisione con cui la Commissione ha rinunciato a ordinare il recupero di aiuti illegali concessi dall'Italia sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.
Il caso Con decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'esenzione ICI concessa dall'Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne ha tuttavia ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. La Commissione ha affermato, inoltre, che l'esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell'imposta municipale unica, applicabile in Italia dal 1° gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato.
Il ricorso - promosso dalla scuola elementare Montessori di Roma contro la sentenza del Tribunale Ue del 15 settembre 2016 - è stato accolto dalla Corte di giustizia. Il Tribunale Ue aveva ritenuto legittima la decisione di non recupero della Commissione europea nei confronti di tutti gli enti non commerciali, sia religiosi sia no profit, di una cifra che, secondo stime dell'Anci, si aggira intorno ai 4-5 miliardi.
"L'Italia obbligata ad intervenire" È "una sentenza storica" e ora, "se l'Italia non dovesse recuperare gli aiuti, si aprirebbe la via della procedura di infrazione, con altri costi a carico dei cittadini", dicono all'Ansa i difensori che hanno presentato il ricorso. "La Commissione sarà obbligata a dare seguito alla sentenza, emanando una nuova decisione e valutando, insieme allo Stato italiano, le modalità di recupero delle imposte non riscosse per lo meno dal 2006". Nel merito la Corte ricorda che l'adozione dell'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità. È pur vero che la Commissione non può imporre il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come quello secondo cui «ad impossibilia nemo tenetur» («nessuno è tenuto all'impossibile»).
Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni:
Nel caso di specie, quindi, la Commissione non poteva riscontrare l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di tali aiuti. In mancanza di un'analisi siffatta, la Commissione non ha dimostrato l'impossibilità assoluta di recupero dell'ICI.
Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione. La Corte ritiene, infine, che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l'esenzione dall'IMU, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato. A tale riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche.
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