Equa riparazione: nessun indennizzo al debitore sottoposto ad espropriazione forzata

Redazione scientifica
06 Novembre 2018

Il debitore esecutato, rimasto inattivo, non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore.

Il caso. La Corte d'appello di Perugia, pronunciandosi su un ricorso proposto dagli appellanti avverso il Ministero della Giustizia per l'eccessiva durata di un processo di esecuzione immobiliare, durato 16 anni, rigettava la domanda di equa riparazione sulla base dell'“assenza del danno” non patrimoniale.

Contro tale decisione, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

L'equa riparazione. Il Collegio ricorda come il debitore esecutato, rimasto inattivo, non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo preordinato all'interesse del creditore, dunque egli è soggetto al potere coattivo del creditore.

Infatti, la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, dato che questi dall'esito del processo non riceve un danno ingiusto. Pertanto, ai fini dell'equa riparazione, l'esecutato ha l'onere di provare l'interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono “lievitati” a causa dei tempi processuali. Cosa che non è avvenuta nel caso di specie, dato che i debitori esecutati hanno mantenuto una posizione meramente passiva, di attesa della liquidazione dei beni pignorati non palesando dunque alcuna premura per il suo celere svolgimento, traendo, al contrario, vantaggio, dalla sua eccessiva durata.

Per queste ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.