Impossibile applicare il cosiddetto “tazzinometro” sul caffè venduto nel bar dell’albergo

La Redazione
07 Novembre 2018

La Cassazione, con l'ordinanza 27612/2018, afferma che è impossibile, fatture alla mano, applicare il cosiddetto “tazzinometro” sul caffè del bar del complesso alberghiero.

Ai fini IVA, IRAP ed IRPEF non si può applicare il “tazzinometro” se dalle fatture emerge che la vendita del caffè è avvenuta anche all'interno del ristorante e dell'albergo facenti parte dello stesso complesso del bar finito nel mirino del Fisco. È questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 30 ottobre 2018 n. 27612, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del gestore di un complesso alberghiero.

Secondo il ricorrente, dalle fatture di acquisto delle singole merci (acqua, vino, birra ed altro) si determinava il numero di porzioni somministrate. Tuttavia, tale metodo doveva tener conto del fatto che la medesima società esercita attività al contempo di bar, ristorazione ed alberghiera e ciascuno dei singoli prodotti può essere venduto separatamente in uno dei singoli comparti.

La CTR, pur avendo evidenziato che i prodotti potevano essere, ad esempio, addebitati sul conto della camera d'albergo, aveva ritenuto che ciò non incidesse sull'accertamento effettuato.

Tale ragionamento è parso contraddittorio ai giudici di legittimità, i quali hanno annullato la sentenza di merito perché il Fisco aveva errato nell'attribuire ad un comparto i proventi relativi ad un altro diverso comparto. «Da ciò – si legge in ordinanza – non può non conseguire un errato calcolo dei proventi relativi all'attività di bar». In particolare, una volta che non si sia contestata la quantità complessiva di caffè acquistata dall'albergo, quando il gestore aveva dimostrato che esso era stato venduto anche nell'albergo e nel ristorante oltre che nel bar interno, «non è possibile ritenere che parte del caffè […] sia stata ceduta in nero, senza fatturazione».

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