Via ufficiale alla Rottamazione-ter: pronti i modelli per le domande di adesione
07 Novembre 2018
Ieri l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i modelli delle domande di adesione che dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2019. Ecco nel dettaglio i nuovi modelli e le procedure di definizione cui consentono di accedere.
Modello DA-2018 Con il modello DA-2018, si accede alla procedura che consente di rottamare i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Come noto, la definizione consente di pagare soltanto l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Si ricorda che possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti che avevano già aderito alla “prima rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e che sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, e coloro che avevano aderito alla “rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (se non si salda il dovuto entro il 7 dicembre, non si potrà più accedere alla Definizione agevolata 2018).
La domanda va presentata debitamente compilata in ogni sua parte:
Modello DA-2018-D Con il modello DA-2018-D, si accede alla procedura che consente di rottamare i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Accedendo alla definizione si dovranno pagare integralmente le somme affidate a titolo di “capitale” e di “interessi iscritti a ruolo” (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese maturate per eventuali procedure esecutive), oltre che un importo dovuto a titolo di interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria e calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019.
La domanda va presentata debitamente compilata in ogni sua parte:
Per coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per poter beneficiare della “Definizione agevolata 2018 per le risorse UE” e, quindi, dell'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, è comunque necessario presentare la domanda di adesione, entro il 30 aprile 2019. |